Corte costituzionale
Ordinanza n. 71/1984
Corte cost., ord. 14 marzo 1984, n. 71
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 71/1984
- Data di deposito
- 14 marzo 1984
- Data di decisione
- 8 marzo 1984
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guglielmo Roehrssen
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:71
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge della Regione siciliana n. 35 del 10 agosto 1978
Parametri
Massime
Massima n. 14747
Come gia' statuito con decisione da cui non sussistono ragioni per discostarsi a norma dall'art. 134 Cost., la Corte costituzionale e' l'unico giudice della legittimita' costituzionale delle leggi sia statali che regionali essendo stato abrogato dalla Costituzione l'art. 25 dello Statuto siciliano. - S. n. 38/1957.
Massima n. 14748
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 42 e 97 Cost., dell'art. 2 l.r.si. 10 agosto 1978, n. 35, nella parte in cui attribuisce al sindaco, in materia di opere pubbliche dei Comuni, dei loro consorzi e comunita' montane, la competenza ad emanare provvedimenti di occupazione d'urgenza, espropriazione e determinazione provvisoria dell'indennita' di espropriazione, in quanto questione analoga, in riferimento all'art. 97 Cost., relativa all'art. 13 l. Reg. Lazio 17 agosto 1974, n. 41 che contiene una disposizione simile, e' stata gia' dichiarata non fondata, ne' il giudice remittente ha prospettato nuovi argomenti che possono indurre ad una decisione diversa. Peraltro, una volta affermata, con la precedente decisione, la conformita' della norma impugnata ai principi dell'art. 97 Cost., conseguentemente si deve escludere anche la violazione dell'art. 42, essendo assicurato il "giusto procedimento" nell'espropriazione. - S. n. 319/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale siciliana 10 agosto 1978, n. 35 ("Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la semplificazione delle relative procedure"), sollevata con ordinanza 30 luglio 1982 dal Pretore di Caltanissetta, in riferimento agli artt. 42 e 97 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
Testo integrale
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