Corte costituzionale

Ordinanza n. 65/1984

Corte cost., ord. 7 marzo 1984, n. 65

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
65/1984
Data di deposito
7 marzo 1984
Data di decisione
28 febbraio 1984
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:65

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, decreto-legge n. 678 del 26 novembre 1981
  • legge n. 12 del 26 gennaio 1982

Parametri

Massime

Massima n. 14745

Secondo la giurisprudenza costante della Corte, non e' ammissibile nel giudizio di legittimita' costituzionale proposto in via incidentale l'intervento di soggetti che non furono parte nel procedimento a quo (Nella specie, dinanzi alla Corte sono intervenuti il Sindacato nazionale unitario biologi analisti liberi professionisti ed alcuni biologi che non si erano costituiti nel giudizio d'appello promosso contro la sentenza del pretore da diversi analisti nei confronti della U.S.L. n. 24 della Regione Marche e della stessa Regione Marche, nel corso del quale era stata sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, in riferimento agli artt. 2, 32 e 33 della Costituzione). - O. n. 63/1984.

Massima n. 14746

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 32, comma primo, e 33, comma primo, Cost. - dell'art. 3 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678 (convertito con modificazioni nella legge 26 gennaio 1982, n. 12), riguardante il blocco degli organici delle unita' sanitarie locali, che subordina ad autorizzazione di queste l'accesso dell'utente il servizio sanitario agli ambulatori e alle strutture diagnostiche convenzionati per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, in quanto l'ordinanza di rimessione, oltre a non contenere neppure una descrizione sommaria della fattispecie oggetto del giudizio di provenienza, non motiva - in cio' eludendo il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - sulla rilevanza, in esso, della questione proposta, limitandosi ad un'affermazione apodittica di detta incidenza. - O. nn. 63/1984 e 64/1984.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibile l'intervento spiegato da Marchegiani Giuseppe, Gaspari Luciano, Coccia Fiorella e dal Sindacato Nazionale Unitario Biologi Analisti Liberi Professionisti (SNUBALP) in persona del suo rappresentante legale Piero Cognini (segretario generale);

b) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con la detta ordinanza emessa il 5 novembre 1982 dal Tribunale di Ascoli Piceno.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

Testo integrale

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