Corte costituzionale
Ordinanza n. 61/1984
Corte cost., ord. 7 marzo 1984, n. 61
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 61/1984
- Data di deposito
- 7 marzo 1984
- Data di decisione
- 28 febbraio 1984
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:61
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
- art. 12, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
- art. 9, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
- art. 13, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
Parametri
Massime
Massima n. 14741
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost. - degli artt. 1, 9, 12 e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), riguardanti la definizione di stampa, la pubblicazione obbligatoria di sentenze su periodici, la riparazione pecuniaria nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa e le pene per la diffamazione, in quanto l'ordinanza del giudice a quo non porta alcuna motivazione ne' sulla rilevanza ne' sulla non manifesta infondatezza, ne' comunque alcuna motivazione in assoluto, perche' in essa si fa un semplice e completo riferimento all'eccezione, che non risulta riportata nemmeno sommariamente, proposta dal difensore di uno degli imputati, coll'adesione di altri due, mentre e' giurisprudenza costante della Corte che contenuto dell'eccezione e valutazioni della sua rilevanza e fondatezza devono risultare dal testo e dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione e non possono essere espressi per relationem.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile per assoluta carenza di motivazioni la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9, 12 e 13 della l. 8 febbraio 1948, n. 47 sollevata dalla Corte d'Appello di Perugia con ordinanza 8 ottobre 1982 in relazione agli artt. 3 e 21 Cost..
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VTRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
Testo integrale
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