Corte costituzionale
Ordinanza n. 59/1984
Corte cost., ord. 7 marzo 1984, n. 59
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 59/1984
- Data di deposito
- 7 marzo 1984
- Data di decisione
- 28 febbraio 1984
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:59
Norme oggetto del giudizio
- art. 66, n.5, legge n. 907 del 17 luglio 1942
- art. 341, n.5, decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 23 gennaio 1973
- art. 50, legge n. 907 del 17 luglio 1942
- art. 46, legge n. 907 del 17 luglio 1942
- art. 51, legge n. 907 del 17 luglio 1942
- art. 48, legge n. 907 del 17 luglio 1942
- art. 1, ss, legge n. 724 del 10 dicembre 1975
- art. 49, legge n. 907 del 17 luglio 1942
- art. 47, legge n. 907 del 17 luglio 1942
- art. 45, legge n. 907 del 17 luglio 1942
Parametri
Massime
Massima n. 12821
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 41 e 43 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e ss. l. 10 dicembre 1975 n. 724, 45-51 e 66 n. 5 l.17 luglio 1942 n. 907 e successive modificazioni dell'art. 341 t.u. leggi doganali approvato con d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43; cio' in quanto la progressiva liberalizzazione del monopolio dei tabacchi non ha fatto venir meno i fini pubblicistici con esso perseguiti e, d'altra parte, la sua limitazione esclusivamente a favore della CEE non comporta la violazione ne' degli artt. 41 e 43 Cost., stante la permanenza dei fini di utilita' generale e di essenzialita' del servizio, ne' dell'art. 3 Cost., giacche' il cittadino non puo' dolersi di limitazioni che lo Stato ha deciso al proprio monopolio nello spirito di cui al secondo inciso dell'art. 11 Cost. e non perche' abbia giudicate cessate le ragioni che lo giustificano, come fonte fondamentale della pubblica entrata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti della l. 10 dicembre 1975 n. 724, 45 - 51 e 66 n. 5 della l. 17 luglio 1942 n.907 e successive modificazioni, e dell'art. 341 T.U. leggi doganali approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, sollevata colle ordinanze in epigrafe dal Tribunale di Rovigo, in relazione agli artt. 3. 41 e 43 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
Testo integrale
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