Corte costituzionale

Ordinanza n. 59/1984

Corte cost., ord. 7 marzo 1984, n. 59

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
59/1984
Data di deposito
7 marzo 1984
Data di decisione
28 febbraio 1984
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:59

Norme oggetto del giudizio

  • art. 66, n.5, legge n. 907 del 17 luglio 1942
  • art. 341, n.5, decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 23 gennaio 1973
  • art. 50, legge n. 907 del 17 luglio 1942
  • art. 46, legge n. 907 del 17 luglio 1942
  • art. 51, legge n. 907 del 17 luglio 1942
  • art. 48, legge n. 907 del 17 luglio 1942
  • art. 1, ss, legge n. 724 del 10 dicembre 1975
  • art. 49, legge n. 907 del 17 luglio 1942
  • art. 47, legge n. 907 del 17 luglio 1942
  • art. 45, legge n. 907 del 17 luglio 1942

Parametri

Massime

Massima n. 12821

E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 41 e 43 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e ss. l. 10 dicembre 1975 n. 724, 45-51 e 66 n. 5 l.17 luglio 1942 n. 907 e successive modificazioni dell'art. 341 t.u. leggi doganali approvato con d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43; cio' in quanto la progressiva liberalizzazione del monopolio dei tabacchi non ha fatto venir meno i fini pubblicistici con esso perseguiti e, d'altra parte, la sua limitazione esclusivamente a favore della CEE non comporta la violazione ne' degli artt. 41 e 43 Cost., stante la permanenza dei fini di utilita' generale e di essenzialita' del servizio, ne' dell'art. 3 Cost., giacche' il cittadino non puo' dolersi di limitazioni che lo Stato ha deciso al proprio monopolio nello spirito di cui al secondo inciso dell'art. 11 Cost. e non perche' abbia giudicate cessate le ragioni che lo giustificano, come fonte fondamentale della pubblica entrata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti della l. 10 dicembre 1975 n. 724, 45 - 51 e 66 n. 5 della l. 17 luglio 1942 n.907 e successive modificazioni, e dell'art. 341 T.U. leggi doganali approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, sollevata colle ordinanze in epigrafe dal Tribunale di Rovigo, in relazione agli artt. 3. 41 e 43 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

Testo integrale

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