Corte costituzionale
Ordinanza n. 57/1984
Corte cost., ord. 7 marzo 1984, n. 57
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 57/1984
- Data di deposito
- 7 marzo 1984
- Data di decisione
- 28 febbraio 1984
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Brunetto Bucciarelli Ducci
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:57
Norme oggetto del giudizio
- art. 183, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 14738
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., dell'art. 183 c.p.m.p. (grida e manifestazioni) in quanto non determinerebbe con sufficiente chiarezza il concetto di "sedizione". Il giudice a quo ha infatti omesso qualunque motivazione in ordine alla rilevanza, richiamando solo per relationem quella di altre ordinanze di rimessione. - O. nn. 22/1983, 102/1983, 140/1983, 272/1983, 305/1983, 347/1983, 371/1983 e 377/1983.
Massima n. 14739
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., dell'art. 183 c.p.m.p. (grida e manifestazioni sediziose), perche' in esso non sarebbe determinato, con sufficiente chiarezza, il concetto di "sedizione". La Corte, infatti, ha gia' dichiarato infondate analoghe questioni, in relazione agli artt. 654 e 655 c.p., in quanto il concetto di "sedizione" corrisponde ad un comportamento che ha, nella comune comprensione ed esperienza, un preciso significato generalmente accettato e penalmente rilevante che implica ribellione, ostilita', eccitazione al sovvertimento nei confronti delle pubbliche istituzioni cosi' da risultare idoneo in concreto a scuotere e porre in pericolo l'ordine pubblico. - S. nn. 120/1957 e 15/1973.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 183 del codice penale militare di pace, sollevata in relazione agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione dal Tribunale militare territoriale di La Spezia con ordinanza del 10 maggio 1977;
2) dichiara manifestamente inammissibile la identica questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli stessi parametri, dal Tribunale militare territoriale di Padova con ordinanza del 13 luglio 1979.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
Testo integrale
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