Corte costituzionale
Ordinanza n. 35/1984
Corte cost., ord. 15 febbraio 1984, n. 35
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 35/1984
- Data di deposito
- 15 febbraio 1984
- Data di decisione
- 8 febbraio 1984
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:35
Norme oggetto del giudizio
- art. 73, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- legge n. 93 del 31 marzo 1979
- decreto-legge n. 21 del 30 gennaio 1979
Parametri
Massime
Massima n. 14722
E' manifestamente inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 73 l. 27 luglio 1978, n. 392, come modificato dal d.l. 31 gennaio 1979, n. 21, convertito in l. 31 marzo 1979, n. 93, nella parte in cui riconosce al locatore la facolta' di recedere dalla locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo solo nell'ipotesi di necessita' e non anche nel caso in cui intenda destinare il bene ad uso commerciale proprio, in quanto, non avendo il giudice a quo escluso "la necessita'", la questione proposta si rileva del tutto ininfluente per la definizione del giudizio principale. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perche' gia' decisa, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 73 l. 27 luglio 1978, n. 392, come modificato dall'art. 1 bis d.l. 30 gennaio 1979, n. 21, convertito in l. 31 marzo 1979, n. 93, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost. (s. n. 300/1983).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, quale modificato dall'art. 1 bis del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n. 93, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, dal Pretore di Fermo con ordinanza del 3 marzo 1980 e dal Pretore di Castrovillari con due ordinanze del 21 ottobre 1980;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, quale modificato dall'art. 1 bis del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n. 93, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Fermo con ordinanza del 3 marzo 1980.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
Testo integrale
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