Corte costituzionale

Ordinanza n. 297/1984

Corte cost., ord. 19 dicembre 1984, n. 297

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
297/1984
Data di deposito
19 dicembre 1984
Data di decisione
14 dicembre 1984
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio La Pergola
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:297

Norme oggetto del giudizio

  • art. 24, comma 1, legge provincia Bolzano n. 15 del 20 agosto 1972

Parametri

Massime

Massima n. 14818

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., dell'art. 24, comma primo, l. pr. Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, nella parte in cui, a seguito della dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 12, comma primo, st. l., non detrae dall'indennizzo, per compensazione, l'ingiustificata locupletazione conseguita dall'espropriato mediante la restituzione dei suoli non utilizzati per fini pubblici e quindi valorizzati ed affrancati dal rischio di ulteriori espropriazioni, in quanto le conseguenze ipotizzate dal giudice a quo si verificherebbero solo se e in quanto il legislatore altoatesino, nel ridefinire, in conseguenza dell'illegittimita' costituzionale allora pronunziata, il regime indennitario, non avesse tenuto conto del trattamento di favore che nelle ordinanze di remissione si assumeva riservato ai terreni e ai soggetti espropriati nelle zone di espansione. - S. n. 231/1984. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perche' gia' decisa la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma primo, l. pr. Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, e successive modificazioni, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. (v. al riguardo S. n. 231/1984).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, della legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 ("Legge di riforma dell'edilizia abitativa") e successive modificazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., dalla Corte di appello di Trento con tutte le ordinanze indicate in epigrafe;

b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, della legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, sollevata dalla Corte di appello di Trento, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., con le ordinanze nn. 949 del 1982 e 170, 171, 209, 310 e 600 del 1983.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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