Corte costituzionale
Ordinanza n. 206/1984
Corte cost., ord. 11 luglio 1984, n. 206
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 206/1984
- Data di deposito
- 11 luglio 1984
- Data di decisione
- 9 luglio 1984
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:206
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, n.3, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
Parametri
Massime
Massima n. 14795
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 51, comma primo, Cost. - dell'art. 15, n. 3, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), che sancisce la ineleggibilita' alla carica di consigliere comunale degli amministratori di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune, sollevata sull'assunto che la incompatibilita' della detta disposizione con i menzionati articoli della Costituzione dipenderebbe dall'equiparazione, agli effetti dell'ineleggibilita' a consigliere comunale, della posizione degli amministratori dei suddetti enti a quella di coloro che dagli stessi ricevono stipendio o salario, nonche' sotto il profilo che il contrasto con quei parametri deriverebbe anche dalla mancata previsione che la "vigilanza" di cui parla la legge, debba intendersi come "vigilanza istituzionale", e non come quella nascente da rapporti speciali determinati da contratto. Successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rinvio e' intervenuta infatti la legge 23 aprile 1981, n. 154, che all'art. 3, n. 1 ha profondamente innovato la materia stabilendo, quanto alla "dipendenza", che questa e' rilevante esclusivamente se il dipendente abbia "poteri di rappresentanza o di coordinamento degli enti medesimi", e l'art. 12 della stessa legge ne ha esteso l'applicazione ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato, per cui e' opportuno che il giudice a quo abbia a considerare la situazione alla luce delle norme sopravvenute. - O. n. 205/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Isernia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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