Corte costituzionale

Ordinanza n. 152/1984

Corte cost., ord. 24 maggio 1984, n. 152

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
152/1984
Data di deposito
24 maggio 1984
Data di decisione
18 maggio 1984
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:152

Norme oggetto del giudizio

  • art. 69, decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 14777

Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 24, comma primo, e 41, comma primo, Cost. - dell'art. 69 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, sollevata in base al presupposto che la legge prenda in considerazione come base imponibile esclusivamente il valore venale dell'immobile, e che la pena pecuniaria, prevista per la oggettiva differenza superiore ad un quarto fra dichiarato ed accertato, si riferisca anche a comportamenti assolutamente incolpevoli, per cui: a) vi sarebbe una palese discriminazione nei confronti della generalita' per la quale, secondo il sistema che caratterizza l'ordinamento giuridico, il sorgere di una responsabilita' e la soggezione di una sanzione di qualsivoglia natura sarebbero subordinati all'esistenza di un comportamento volontario, imputabile a titolo di dolo, o, quantomeno, di colpa; b) il cittadino verrebbe privato della possibilita' di far valere in giudizio l'assenza di qualsiasi colpevolezza nella sua condotta; c) ne risulterebbe limitata la liberta' dell'iniziativa economica privata, che verrebbe privata dei risultati conseguiti dalla parte nel libero gioco delle leggi economiche della domanda e dell'offerta in relazione alle particolari condizioni dei contraenti. Nelle more e' infatti sopravvenuto il d.l. 10 luglio 1982, n. 425, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, che al terzo comma dell'art. 31 ha stabilito che, in tema di controversie relative a valutazioni in materia di imposta di registro, "le sopratasse e le pene pecuniarie non ancora corrisposte e le altre sanzioni non penali non si applicano a condizione che il contribuente provveda od abbia provveduto al versamento del tributo dovuto..."; di conseguenza - non avendo, nella specie, il contribuente nemmeno impugnato la valutazione dell'Ufficio, ma soltanto l'applicazione della pena pecuniaria, per la qual ragione e' da ritenersi che il tributo dovuto sia stato assolto, e, comunque, attesa la detta sopravvenienza -, si rende opportuno che la Commissione tributaria remittente riconsideri l'attualita' della rilevanza della dedotta questione alla luce della nuova normativa. - S. n. 76/1966, in cui si rileva che in tutto il sistema tributario e' diffuso un complesso di sanzioni collegate a "fatti obbiettivi" di inadempimento.

Massima n. 14778

Il disposto di cui all'art. 27, comma primo, Cost. va interpretato nel senso di non escludere che l'ordinamento tenga ferma anche in materia penale una forma di responsabilita' definitiva "oggettiva" perche' prescinde dalla colpevolezza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di primo grado di Lucca.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

ALDO CORASANITI.

ROLANDO GALLI - Cancelliere

Testo integrale

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