Corte costituzionale
Ordinanza n. 145/1984
Corte cost., ord. 16 maggio 1984, n. 145
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 145/1984
- Data di deposito
- 16 maggio 1984
- Data di decisione
- 10 maggio 1984
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Arnaldo Maccarone
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:145
Norme oggetto del giudizio
- art. 2758, comma 2, codice civile
- art. 5, legge n. 426 del 29 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 14772
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2758, secondo comma, cod. civ. (come modificato dall'art. 5 l. 29 luglio 1975, n. 426) nella parte in cui, prevedendo il privilegio speciale sui mobili che sono stati oggetto di cessione o a cui si riferisce il servizio, a garanzia del credito di rivalsa IVA, a favore del cedente o del prestatore del servizio, violerebbe l'art. 3 Cost. per la discriminazione derivante dalla mancata operativita' di fatto di detta garanzia nei casi in cui trattasi di beni per loro natura consumabili e quindi non rinvenibili nel patrimonio del debitore, in quanto - come la Corte ha gia' rilevato - l'eliminazione di tale inconveniente postula un'innovazione normativa che esula dalla sua competenza, essendo riservata alla scelta discrezionale del legislatore tra le varie soluzioni possibili. - S. n. 25/1984. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perche' gia' decisa, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2758, secondo comma (modificato dall'art. 5 l. 29 luglio 1975, n. 426) in riferimento all'art. 53 Cost. (al riguardo v. S. n. 25/1984).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2758, secondo comma, cod. civ., così come modificato dall'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 426, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. con le ordinanze 10 giugno 1982 del Tribunale di Monza e 20 ottobre 1982 del Tribunale di Roma;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del citato art. 2758, secondo comma cod. civ., sollevata, in riferimento all'art. 53 Cost., con la suddetta ordinanza 20 ottobre 1982 del Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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