Corte costituzionale

Ordinanza n. 145/1984

Corte cost., ord. 16 maggio 1984, n. 145

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
145/1984
Data di deposito
16 maggio 1984
Data di decisione
10 maggio 1984
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Arnaldo Maccarone
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:145

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 14772

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2758, secondo comma, cod. civ. (come modificato dall'art. 5 l. 29 luglio 1975, n. 426) nella parte in cui, prevedendo il privilegio speciale sui mobili che sono stati oggetto di cessione o a cui si riferisce il servizio, a garanzia del credito di rivalsa IVA, a favore del cedente o del prestatore del servizio, violerebbe l'art. 3 Cost. per la discriminazione derivante dalla mancata operativita' di fatto di detta garanzia nei casi in cui trattasi di beni per loro natura consumabili e quindi non rinvenibili nel patrimonio del debitore, in quanto - come la Corte ha gia' rilevato - l'eliminazione di tale inconveniente postula un'innovazione normativa che esula dalla sua competenza, essendo riservata alla scelta discrezionale del legislatore tra le varie soluzioni possibili. - S. n. 25/1984. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perche' gia' decisa, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2758, secondo comma (modificato dall'art. 5 l. 29 luglio 1975, n. 426) in riferimento all'art. 53 Cost. (al riguardo v. S. n. 25/1984).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2758, secondo comma, cod. civ., così come modificato dall'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 426, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. con le ordinanze 10 giugno 1982 del Tribunale di Monza e 20 ottobre 1982 del Tribunale di Roma;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del citato art. 2758, secondo comma cod. civ., sollevata, in riferimento all'art. 53 Cost., con la suddetta ordinanza 20 ottobre 1982 del Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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