Corte costituzionale
Ordinanza n. 127/1984
Corte cost., ord. 30 aprile 1984, n. 127
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 127/1984
- Data di deposito
- 30 aprile 1984
- Data di decisione
- 18 aprile 1984
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:127
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 2, pen.period, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
- art. 6, n. 4, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
Parametri
Massime
Massima n. 14770
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 53, comma primo, Cost. - degli artt. 6, n. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega al Governo per la riforma tributaria) e 6, secondo comma, penultimo periodo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (concernente la istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), nella parte in cui, ai fini della determinazione dell'incremento di valore assoggettabile all'INVIM, si stabilisce che per i trasferimenti sottoposti all'IVA si assumono quale valore finale o iniziale i corrispettivi determinati per l'applicazione di detta imposta, cioe' indici di valore che sono praticamente rappresentati dal prezzo e non sono espressione equivalente a quella del valore venale (questione sollevata in quanto dalle norme impugnate deriverebbe un trattamento tributario ingiustificatamente piu' favorevole in relazione a situazioni giuridiche oggettivamente identiche e diversificate solo con riferimento al fatto che il cedente o alienante sia soggetto all'IVA), posto che nel procedimento a quo - avente ad esclusivo oggetto l'ammontare delle spese incrementative di cui all'art. 11 d.P.R. 643/72 - non v'e' contrasto sulla determinazione dei valori iniziale e finale dell'immobile compravenduto, per cui la proposta questione (sostanzialmente identica ad altra gia' dichiarata dalla Corte non fondata) risulta del tutto ininfluente ai fini della decisione. - S. n. 262/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 n. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega al Governo per la riforma tributaria) e 6, secondo comma, penultimo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
Testo integrale
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