Corte costituzionale

Ordinanza n. 110/1984

Corte cost., ord. 11 aprile 1984, n. 110

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
110/1984
Data di deposito
11 aprile 1984
Data di decisione
6 aprile 1984
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:110

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 14762

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., concernente le spese, competenze ed onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali - sollevata in base all'assunto che detta norma (la quale dispone che il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali non e' assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e previdenza, a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria), dovendo applicarsi, secondo la costante interpretazione della Corte di cassazione, anche alle spese relative alla consulenza tecnica, comporterebbe sottoposizione a identico trattamento di situazioni diverse, non essendo assimilabili le spese di consulenza tecnica a quelle sostenute dall'ente di previdenza per contraddire alla domanda, nonche' menomazione della par condicio processuale - in quanto, come risulta dalla stessa ordinanza di rimessione, la questione e' stata proposta in relazione ad una norma (riguardante il pagamento di spese di lite) di applicazione non certa ma soltanto futura ed eventuale, per cui non sussiste il necessario vincolo di pregiudizialita' richiesto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. - O. n. 372/1983.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

Testo integrale

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