Corte costituzionale
Ordinanza n. 110/1984
Corte cost., ord. 11 aprile 1984, n. 110
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 110/1984
- Data di deposito
- 11 aprile 1984
- Data di decisione
- 6 aprile 1984
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:110
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 14762
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., concernente le spese, competenze ed onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali - sollevata in base all'assunto che detta norma (la quale dispone che il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali non e' assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e previdenza, a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria), dovendo applicarsi, secondo la costante interpretazione della Corte di cassazione, anche alle spese relative alla consulenza tecnica, comporterebbe sottoposizione a identico trattamento di situazioni diverse, non essendo assimilabili le spese di consulenza tecnica a quelle sostenute dall'ente di previdenza per contraddire alla domanda, nonche' menomazione della par condicio processuale - in quanto, come risulta dalla stessa ordinanza di rimessione, la questione e' stata proposta in relazione ad una norma (riguardante il pagamento di spese di lite) di applicazione non certa ma soltanto futura ed eventuale, per cui non sussiste il necessario vincolo di pregiudizialita' richiesto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. - O. n. 372/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
Testo integrale
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