Corte costituzionale
Ordinanza n. 108/1984
Corte cost., ord. 11 aprile 1984, n. 108
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 108/1984
- Data di deposito
- 11 aprile 1984
- Data di decisione
- 6 aprile 1984
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:108
Norme oggetto del giudizio
- art. 54, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 55, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 50, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 51, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 47, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 46, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 48, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 57, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 49, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 10, n.11, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 56, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 52, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 53, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 14760
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 76 Cost. - degli artt. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) e da 46 a 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) - sollevata sull'assunto che sarebbe stata delegata al Governo la emanazione delle disposizioni occorrenti per il perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative e penali in materia tributaria, senza determinazione di principi e criteri direttivi, con la conseguenza che il legislatore delegato avrebbe operato in base a sue direttive nel dettare gli artt. da 46 a 57 del d.P.R. n. 600/1973, che prevedono appunto le sanzioni per tutte le infrazioni contemplate nello stesso decreto - in quanto il giudice a quo, eludendo il precetto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, non ha addotto ragione alcuna circa la rilevanza delle norme denunciate ai fini della definizione della controversia di merito. - S. n. 127/1983. O. nn. 130/1983, 140/1983, 157/1983, 259/1983, 344/1983; 44/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 53, 54, 55, 56 e 57 R.O. 1983,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) e degli artt. da 46 a 57 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevala - in riferimento all'art. 76 della Costituzione - con le ordinanze emesse il 19 gennaio 1982 (nn. 53, 54, 55, 56 e 57 R.O. 1983) dalla Commissione tributaria di primo grado di Udine.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
Testo integrale
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