Corte costituzionale

Sentenza n. 81/1983

Corte cost., sent. 7 aprile 1983, n. 81

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
81/1983
Data di deposito
7 aprile 1983
Data di decisione
29 marzo 1983
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guglielmo Roehrssen
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:81

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, legge n. 775 del 28 ottobre 1970
  • art. 11, legge n. 249 del 18 marzo 1968
  • art. 16, comma 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 28 dicembre 1970
  • art. 16, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 28 dicembre 1970
  • art. 16, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 28 dicembre 1970
  • art. 150, decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 28 dicembre 1970

Parametri

Massime

Massima n. 9455

Al legislatore ordinario spetta un'ampia discrezionalita` nello scegliere i sistemi e le procedure per la costituzione del rapporto di pubblico impiego e per la progressione in carriera nel rispetto dell'art. 97, primo comma, Cost., dal quale discende la necessita` di garantire il buon andamento della P.A.: il che, per quanto attiene al momento della costituzione del rapporto d'impiego, consiste nel far si` che nella P.A. siano immessi soggetti i quali dimostrino convenientemente la loro attitudine a svolgere le funzioni ad essi affidate e, per quanto attiene alla progressione, consiste nel valutare congruamente e razionalmente la attivita` pregressa del dipendente. (In base a tale principio e` stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 11, quarto comma, della L. 18 marzo 1968, n. 249 recante "Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali" cosi` come modificato dall'art. 9 della L. 28 ottobre 1970, n. 775, il quale ha consentito agli impiegati di categorie inferiori, in aggiunta alla ammissione ai concorsi per la qualifica iniziale della carriera superiore, anche se privi del normale titolo di studio, il passaggio alla qualifica intermedia della carriera superiore, attraverso apposito concorso interno per esame).

Massima n. 9456

La retroattivita` e` vietata dalla Costituzione solo in materia penale, mentre per le restanti materie la osservanza del principio e` rimessa alla prudente valutazione del legislatore, sempre che la retroattivita` non comporti la violazione di uno specifico precetto costituzionale. (In applicazione di tale principio e` stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 150, terzo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degl'impiegati civili dello Stato, nella parte in cui ha previsto che determinati passaggi di qualifica e carriera avessero effetto retroattivo). - cfr. S.n. 194/76.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo, secondo e nono comma, e dell'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ("Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato") nonché dell'art. 11, quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 249 ("Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali"), così come modificato dall'art. 9 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 ("Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, con le ordinanze del TAR del Lazio indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN- ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI- LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI- GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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