Corte costituzionale

Sentenza n. 73/1983

Corte cost., sent. 23 marzo 1983, n. 73

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
73/1983
Data di deposito
23 marzo 1983
Data di decisione
8 marzo 1983
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:73

Norme oggetto del giudizio

  • art. 98, legge n. 141 del 7 marzo 1938

Parametri

Massime

Massima n. 9710

E' errato sostenere che la norma che configura e punisce l'aggiotaggio bancario (art.98 l. 7 marzo 1938, n.141) non ha finalita` di interessi costituzionalmente protetti e quindi limita la liberta` di manifestazione del pensiero. L'oggetto della tutela penale di cui alla detta norma non consiste infatti nella mera reputazione delle singole aziende, considerata come bene individuale ed esclusivo di esse, ma si sostanzia, come la Corte ha gia` detto nella sentenza 123/76 sull'aggiotaggio comune, nell'interesse pubblico al regolare esercizio del credito: concerne percio` l'interesse espressamente indicato dall'art.47 della Costituzione e strettamente collegato all'economia pubblica che dall'attivita` bancaria riceve notevole impulso. Ne` alcun rilievo puo` avere al riguardo l'art.10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta` fondamentali (di cui e` stata autorizzata la ratifica con l. 848 del 1955), essendo evidente che nelle limitazioni indicate nel secondo comma deve comprendersi anche la pubblica economia, che costituisce un bene essenziale per tutti gli ordinamenti statuali. (Non fondatezza della questione di l.c. dell'art.98 L. 7 marzo 1938 n.141, di conversione in legge del d.l. 12 marzo 1936 n.375, sollevata in riferimento all'art.21 Cost.) Cfr. s. n.123/76

Massima n. 9711

L'essere richiesto per l'aggiotaggio bancario il dolo generico e per l'aggiotaggio comune (art.501 c.p.) il dolo specifico - prescindendo anche dall'esattezza di questa premessa (atteso che autorevole dottrina contesta la necessita` del dolo specifico per l'aggiotaggio comune)- non lede il principio di eguaglianza. Rientra infatti nel potere discrezionale del legislatore ordinario il valutare se, per la concreta efficacia di una norma incriminatrice, debba richiedersi l'uno o l'altro tipo di dolo. Trattasi di problema di politica criminale, che, come tale, sfugge al controllo di legittimita` costituzionale, pur se tra le varie norme incriminatrici, che diversamente dispongono, possa riscontrarsi una certa affinita` di materie. (Non fondatezza della questione di l.c. dell'art.98 L. 7 marzo 1938 n.141, di conversione del d.l. 12 marzo 1936 n.375, sollevato in riferimento all'art.3 Cost).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 98 l. 7 marzo 1938 n. 141, di conversione in legge del d.l. 12 marzo 1936 n. 375 (c.d. aggiotaggio bancario), sollevata dal Tribunale di Macerata in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione con l'ordinanza sopra indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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