Corte costituzionale

Sentenza n. 46/1983

Corte cost., sent. 10 marzo 1983, n. 46

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
46/1983
Data di deposito
10 marzo 1983
Data di decisione
28 gennaio 1983
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Arnaldo Maccarone
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:46

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 152 del 8 marzo 1968
  • art. 7, legge n. 177 del 29 aprile 1976
  • art. 4, legge n. 152 del 8 marzo 1968
  • art. 3, legge n. 152 del 8 marzo 1968

Parametri

Massime

Massima n. 10109

L'indennita' premio di fine servizio (dovuta ai dipendenti degli enti locali) e' istituto non assimilabile ne' a quello dell'indennita' di anzianita' (dovuta ai lavoratori del settore privato), ne' a quello dell'indennita' di buonuscita (erogata dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti statali), onde se ne giustifica una diversa e peculiare disciplina circa le condizioni per la relativa erogazione, specie in punto di anzianita' di servizio e di iscrizione all'I.N.A.D.E.L., in relazione alle diverse ipotesi di cessazione dal rapporto. - V. S. nn. 115/1979; 110/1981.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionali dell'art. 2, primo comma, della Legge 8 marzo 1968 n. 152 sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., con le ordinanze del Pretore di Genova del 12 luglio 1978 e del 12 gennaio 1979, del Pretore di Reggio Emilia dell'11 dicembre 1979, del TAR della Lombardia del 23 febbraio 1979, del Pretore di Modena del 19 dicembre 1979 e del 17 marzo 1980.

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. C) della detta legge n. 152 del 1968, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. con le ordinanze del TAR dell'Emilia-Romagna del 21 maggio 1975, del TAR della Liguria del 22 novembre 1979, del Consiglio di Stato dell'11 aprile 1980, del Pretore di Torino del 30 marzo 1981 e del Pretore di Bassano del Grappa del 13 luglio 1981.

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della ripetuta legge n. 152 del 1968 sollevata in riferimento all 'art. 3 Cost. con l'ordinanza del Pretore di Torino del 30 marzo 1981.

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 29 aprile 1976 n. 177, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. con l'ordinanza del Pretore di Modena del 17 marzo 1980.

Ordina la restituzione al Pretore di Genova degli atti relativi alla questione di legittimità dell'art. 3 della ripetuta Legge n. 152 del 1968 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con ordinanza 12 luglio 1978.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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