Corte costituzionale

Sentenza n. 325/1983

Corte cost., sent. 28 novembre 1983, n. 325

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
325/1983
Data di deposito
28 novembre 1983
Data di decisione
17 novembre 1983
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:325

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, legge n. 426 del 29 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 11439

Il mutato orientamento giurisprudenziale, che elimini il presupposto in base al quale il giudice rimettente abbia prospettato la questione di legittimita` costituzionale, rende la questione stessa infondata nei sensi di cui in motivazione; in particolare, si deve ritenere, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione consolidatosi successivamente alla proposizione della questione di legittimita` costituzionale, che il titolare di un credito ammesso al passivo fallimentare come chirografario ha diritto di avvalersi del privileggio istituito dopo la formazione dello stato passivo dalla legge n. 426 del 1975. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 15 della legge 29 luglio 1975, n. 426, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consente ai creditori ammessi al passivo fallimentare come chirografari di far valere le nuove cause di prelazione istituite con la legge n. 426/1975). - Cfr. sent. n. 72/1983.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 72/1977 e 474/1978, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 15 l. 29 luglio 1975, n. 426 (Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile 1969, n. 153 in materia di privilegi), nella parte in cui non consente ai creditori ammessi al passivo fallimentare come chirografari di far valere le nuove cause di prelazione istituite con la l. 426/1975.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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