Corte costituzionale
Sentenza n. 325/1983
Corte cost., sent. 28 novembre 1983, n. 325
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 325/1983
- Data di deposito
- 28 novembre 1983
- Data di decisione
- 17 novembre 1983
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:325
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, legge n. 426 del 29 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 11439
Il mutato orientamento giurisprudenziale, che elimini il presupposto in base al quale il giudice rimettente abbia prospettato la questione di legittimita` costituzionale, rende la questione stessa infondata nei sensi di cui in motivazione; in particolare, si deve ritenere, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione consolidatosi successivamente alla proposizione della questione di legittimita` costituzionale, che il titolare di un credito ammesso al passivo fallimentare come chirografario ha diritto di avvalersi del privileggio istituito dopo la formazione dello stato passivo dalla legge n. 426 del 1975. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 15 della legge 29 luglio 1975, n. 426, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consente ai creditori ammessi al passivo fallimentare come chirografari di far valere le nuove cause di prelazione istituite con la legge n. 426/1975). - Cfr. sent. n. 72/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 72/1977 e 474/1978, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 15 l. 29 luglio 1975, n. 426 (Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile 1969, n. 153 in materia di privilegi), nella parte in cui non consente ai creditori ammessi al passivo fallimentare come chirografari di far valere le nuove cause di prelazione istituite con la l. 426/1975.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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