Corte costituzionale
Sentenza n. 324/1983
Corte cost., sent. 28 novembre 1983, n. 324
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 324/1983
- Data di deposito
- 28 novembre 1983
- Data di decisione
- 17 novembre 1983
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alberto Malagugini
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:324
Norme oggetto del giudizio
- art. 62, comma 3, regio decreto n. 2537 del 23 ottobre 1925
- art. 62, comma 1, regio decreto n. 2537 del 23 ottobre 1925
Parametri
Massime
Massima n. 11696
La questione di legittimita` costituzionale dell'art. 62, commi primo e terzo, del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, va dichiarata inammissibile, in quanto il decreto impugnato e` atto non avente forza di legge, data la sua natura regolamentare che risulta, oltre che dalla denominazione e dall'oggetto, anche dalla forma della sua emanazione, propria dei regolamenti di esecuzione; pertanto tale decreto non e` suscettibile, ai sensi dell'art. 134 Cost., di sindacato di costituzionalita`. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 62, commi primo e terzo, del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, sollevata - riferimento agli artt. 3, comma primo, e 98 Cost. - per quanto riguarda il riconoscimento del diritto di iscrizione nell'albo professionale degli ingegneri ed architetti, riconosciuto anche ai dipendenti della pubblica Amministrazione, con conseguente disparita` di trattamento rispetto ad altre categorie di professionisti e violazione della regola che impone al pubblico impiegato di riservare alla pubblica Amministrazione la propria intera energia e capacita` di lavoro).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, primo e terzo comma, del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537 sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma e 98 Cost. dal Pretore di Mirandola con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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