Corte costituzionale

Sentenza n. 30/1983

Corte cost., sent. 9 febbraio 1983, n. 30

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
30/1983
Data di deposito
9 febbraio 1983
Data di decisione
28 gennaio 1983
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leopoldo Elia
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:30

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 9538

E' inammissibile la questione di legittimita` costituzionale che investa contenuti normativi diversi e della quale, per la sua ambivalenza, non sia identificabile il 'thema decidendum'. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 20, disp. prel. cod. civ., impugnato - in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. - "o nella parte in cui stabilisce che i rapporti tra i genitori e figli naturali sono regolati dalla legge nazionale del padre anche quando la madre italiana abbia riconosciuto il figlio, o perche` non stabilisce che la legge regolatrice dei rapporti tra i genitori e figli naturali e` quella del genitore con cui il figlio, se minore, vive"; nonche` dell'art. 1, n. 2, L. 13 giugno 1912 n. 555).

Massima n. 9539

Non puo` contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di ciascun genitore a vedere attribuito ai figli il proprio 'status civitatis', sicche` l'attribuzione a titolo originario della sola cittadinanza paterna lede la posizione giuridica della madre e non e` necessaria a garantire l'unita` familiare, risolvendosi in superstite espressione di una inaccettabile diversita` di posizione giuridica e morale dei coniugi. Pertanto, l'art. 1, n. 1, L. 13 giugno 1912 n. 555, a tenor del quale e` cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, comma primo, e 29, comma secondo, Cost. - nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. - cfr. S.n. 87/1975.

Massima n. 9540

In applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953 n. 87, va dichiarata l'illegittimita` costituzionale conseguenziale dell'art. 1, n. 2, L. 13 giugno 1912 n. 555, che collega l'acquisto della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto ad ipotesi di carattere residuale. - v. massima precedente.

Massima n. 9541

L'art. 2, comma secondo, L. 13 giugno 1912 n. 555, prevedendo che il riconoscimento da parte del padre straniero automaticamente comporta, per il figlio minorenne, l'acquisto della cittadinanza straniera e la perdita di quella italiana acquisita per il previo riconoscimento materno, realizza un'evidente disparita` di trattamento tra i genitori in base al sesso ed una conseguente discriminazione in ordine allo 'status civitatis' dei figli minori. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 2, comma secondo, cit..

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555, e dell'art. 20 delle disposizioni preliminari al codice civile, sollevate in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione dal Tribunale per i minorenni di Firenze;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;

b) dell'art. 2, comma 2, della legge predetta;

3) dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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