Corte costituzionale

Sentenza n. 290/1983

Corte cost., sent. 5 ottobre 1983, n. 290

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
290/1983
Data di deposito
5 ottobre 1983
Data di decisione
28 settembre 1983
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:290

Norme oggetto del giudizio

  • art. 82, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
  • art. 384, codice penale
  • art. 304, comma 4, codice di procedura penale 1930
  • art. 304, comma 3, codice di procedura penale 1930
  • art. 80, legge n. 685 del 22 dicembre 1975

Parametri

Massime

Massima n. 12166

Il rispetto del principio 'nemo tenetur edere contra se', punto nodale di ogni discussione sui rapporti tra testimonianza e diritto di difesa, implica che nessun testimone, per far fronte all'obbligo di rendere testimonianza, si trovi costretto ad accusare se stesso cosi' da esporsi all'eventualita' di una condanna. Con riferimento all'art. 82 legge 22 dicembre 1975, n. 685, tale principio non puo' ritenersi violato, sia perche' la deposizione del tossicodipendente verte su fatti diversi dal fatto per cui e' dichiarato non punibile ex art. 80 della stessa legge (e, piu' precisamente, su fatti criminosi rispetto ai quali il tossicodipendente normalmente riveste non la posizione di complice bensi' quella di vittima) sia perche', laddove dall'evolversi della deposizione dovesse emergere una diversa consistenza del fatto dichiarato non punibile, soccorrerebbe, pur sempre, l'applicabilita' dell'art. 304, commi terzo e quarto, c.p.p.; senza contare la possibile operativita' dell'art. 384 c.p. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost., della questione di legittimita' dell'art. 82 legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella parte in cui assoggetta il tossicodipendente, prosciolto ai sensi dell'art. 80 della stessa legge, "al dovere di testimoniare e dire la verita` anche quando debba rivelare il nome di coloro che gli hanno fornito la droga". - S. 154/73, 159/82, 228/82, 85/83, 208/83

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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