Corte costituzionale
Sentenza n. 279/1983
Corte cost., sent. 29 settembre 1983, n. 279
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 279/1983
- Data di deposito
- 29 settembre 1983
- Data di decisione
- 21 settembre 1983
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guglielmo Roehrssen
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:279
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, legge n. 482 del 2 aprile 1968
- art. 8, legge n. 482 del 2 aprile 1968
Parametri
Massime
Massima n. 10118
Gli artt. 8 e 9 della legge n. 482 del 1968, nella parte in cui equiparano agli orfani e alla madre dei soggetti ivi previsti i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro, rispondono a requisiti di sicura razionalita' poiche' prendono in considerazione, ai fini dell'attribuzione del beneficio del collocamento obbligatorio, il piu' ristretto nucleo familiare dell'invalido (rispetto al quale sussiste il mantenimento) dettando, per i soggetti che lo compongono, provvidenze che, almeno di riflesso, avvantaggiano l'invalido stesso: il che conduce non solo a negare che la citata normativa violi il principio di eguaglianza, ma anche a riconoscere che la stessa non contrasta ne' con l'art. 4 Cost., ne' con l'art. 41, tenuto conto, a quest'ultimo riguardo, della modestia delle aliquote di riserva di posti, che non si riflette sulla dimensione delle imprese, e della giustificazione sociale delle provvidenze disposte, le quali possono essere estese anche a soggetti che non rientrano nella previsione dell'art. 38 Cost. (inabili e non abbienti).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482 ("Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private") sollevata dal Pretore di La Spezia con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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