Corte costituzionale
Sentenza n. 274/1983
Corte cost., sent. 27 settembre 1983, n. 274
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 274/1983
- Data di deposito
- 27 settembre 1983
- Data di decisione
- 21 settembre 1983
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:274
Norme oggetto del giudizio
- art. 54, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 50, comma 2, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 11632
La scelta di politica criminale con la quale - in forza dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione - e` stata disposta la riduzione di pena di venti giorni per ciascun trimestre di pena detentiva scontata a favore di coloro che abbiano dimostrato di partecipare all'opera rieducativa, per consentirne un piu` efficace reinserimento nella societa`, opera sia ai fini della "liberazione anticipata" sia ai fini della liberazione condizionale. E poiche` in favore dei condannati all'ergastolo e` esteso l'istituto della liberazione condizionale (l. n. 1634 del 1962) la finalita' rieducativa della riduzione di pena deve potersi svolgere anche nei confronti di questi ultimi. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, l'art. 54 della l. 26 luglio 1975 n. 354, nella parte in cui non prevede la possibilita` di concedere anche al condannato all'ergastolo la riduzione di pena, ai soli fini del computo della quantita` di pena cosi` detratta nella quantita` scontata, richiesta per l'ammissione condizionale.
Massima n. 11633
La questione di legittimita` costituzionale dell'art. 50, secondo comma, della l. n. 354 del 1975 nella parte in cui non prevede l'applicabilita` del beneficio della semiliberta` ai condannati alla pena dell'ergastolo, per presunto contrasto con l'art. 27, terzo comma, Cost., deve essere dichiarata inammissibile, richiedendosi l'emanazione di una sentenza recante la determinazione della quantita` di pena che deve essere scontata per la conseguibilita` del beneficio, e quindi una scelta discrezionale riservata al legislatore. - cfr. S.n. 137/81.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 570 R.O. 1978; 651 R.O. 1981; 246 e 690 R.O. 1982,
1) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede la possibilità di concedere anche al condannato all'ergastolo la riduzione di pena, ai soli fini del computo della quantità di pena così detratta nella quantità scontata, richiesta per l'ammissione alla liberazione condizionale;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento all'art. 27 della Costituzione, con l'ordinanza del 26 novembre 1980 della Sezione di sorveglianza della Corte d'appello di Firenze (n. 651 R.O. 1981).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI
- LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE
- ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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