Corte costituzionale

Sentenza n. 262/1983

Corte cost., sent. 26 settembre 1983, n. 262

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
262/1983
Data di deposito
26 settembre 1983
Data di decisione
20 settembre 1983
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Ferrari
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:262

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, n.4, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
  • art. 6, comma 2, penult.per, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 9336

Fra gli obiettivi perseguiti dalla riforma fiscale rientra quello della semplificazione del metodo di prelievo, nonche` la tendenza ad evitare, in linea di principio, ogni duplicazione di accertamento che non appaia necessario e che possa ritardare ingiustificatamente la decisione (non fondatezza in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 6, n. 4 della legge 9 ottobre 1971 n. 825 e art. 6, secondo comma, penultimo periodo, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, nella parte in cui si stabilisce che ai fini del calcolo dell'incremento di valore imponibile (INVIM) si assumono, per i trasferimenti assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, quali valore finale ed iniziale, i corrispettivi determinati ai fini di detta imposta).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) ordina la restituzione degli atti alla commissione tributaria di primo grado di Sanremo perché riesamini, alla luce delle modifiche normative intervenute, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost, con ordinanza del 21 aprile 1977 (R.O. n. 586/1982);

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, n. 4, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e 6, secondo comma, penultimo periodo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria di primo grado di Firenze con ordinanza del 20 novembre 1980 (R.O. n. 433/1981).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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