Corte costituzionale
Sentenza n. 262/1983
Corte cost., sent. 26 settembre 1983, n. 262
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 262/1983
- Data di deposito
- 26 settembre 1983
- Data di decisione
- 20 settembre 1983
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Ferrari
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:262
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, n.4, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 6, comma 2, penult.per, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 9336
Fra gli obiettivi perseguiti dalla riforma fiscale rientra quello della semplificazione del metodo di prelievo, nonche` la tendenza ad evitare, in linea di principio, ogni duplicazione di accertamento che non appaia necessario e che possa ritardare ingiustificatamente la decisione (non fondatezza in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 6, n. 4 della legge 9 ottobre 1971 n. 825 e art. 6, secondo comma, penultimo periodo, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, nella parte in cui si stabilisce che ai fini del calcolo dell'incremento di valore imponibile (INVIM) si assumono, per i trasferimenti assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, quali valore finale ed iniziale, i corrispettivi determinati ai fini di detta imposta).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) ordina la restituzione degli atti alla commissione tributaria di primo grado di Sanremo perché riesamini, alla luce delle modifiche normative intervenute, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost, con ordinanza del 21 aprile 1977 (R.O. n. 586/1982);
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, n. 4, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e 6, secondo comma, penultimo periodo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria di primo grado di Firenze con ordinanza del 20 novembre 1980 (R.O. n. 433/1981).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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