Corte costituzionale

Sentenza n. 261/1983

Corte cost., sent. 26 settembre 1983, n. 261

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
261/1983
Data di deposito
26 settembre 1983
Data di decisione
20 settembre 1983
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio La Pergola
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:261

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge n. 152 del 22 maggio 1975
  • art. 224, codice di procedura penale 1930
  • art. 304-ter, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 12164

E' inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 legge 22 maggio 1975, n. 152, che consente agli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica di effettuare l'immediata perquisizione sul posto, indipendentemente dall'autorizzazione dell'autorita` giudiziaria, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione nei confronti di persone sospette, essendo, nel caso di specie, la perquisizione avvenuta nella quasi flagranza di reato e, quindi, in applicazione degli artt. 224 e 237 c.p.p.

Massima n. 12165

L'attivita' di prevenzione della polizia e' estranea al sistema del processo penale e, quindi, alla sfera di applicazione dell'art. 24, comma secondo, Cost., cosicche' in presenza degli estremi della necessita' e dell'urgenza, non e' richiesta, per la perquisizione sul posto, la previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria neppure alla stregua dell'art. 224 c.p.p., ne' si richiede che il perquisito sia avvertito della possibilita' di avvalersi di un difensore che presenzi alla perquisizione. (Inammissibilita', per difetto di rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 13 Cost., dell'art. 4 legge 22 maggio 1975, n. 152, che consente agli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica di effettuare l'immediata perquisizione sul posto, indipendentemente dell'autorizzazione dell'autorita' giudiziaria al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, nei confronti di persone sospette). - S. 63/72, 173/74

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, sollevata dal Pretore di Pizzo Calabro e dal Tribunale di Rovigo, in riferimento agli artt. 13 e 24 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze