Corte costituzionale
Sentenza n. 261/1983
Corte cost., sent. 26 settembre 1983, n. 261
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 261/1983
- Data di deposito
- 26 settembre 1983
- Data di decisione
- 20 settembre 1983
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:261
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge n. 152 del 22 maggio 1975
- art. 224, codice di procedura penale 1930
- art. 304-ter, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 12164
E' inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 legge 22 maggio 1975, n. 152, che consente agli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica di effettuare l'immediata perquisizione sul posto, indipendentemente dall'autorizzazione dell'autorita` giudiziaria, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione nei confronti di persone sospette, essendo, nel caso di specie, la perquisizione avvenuta nella quasi flagranza di reato e, quindi, in applicazione degli artt. 224 e 237 c.p.p.
Massima n. 12165
L'attivita' di prevenzione della polizia e' estranea al sistema del processo penale e, quindi, alla sfera di applicazione dell'art. 24, comma secondo, Cost., cosicche' in presenza degli estremi della necessita' e dell'urgenza, non e' richiesta, per la perquisizione sul posto, la previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria neppure alla stregua dell'art. 224 c.p.p., ne' si richiede che il perquisito sia avvertito della possibilita' di avvalersi di un difensore che presenzi alla perquisizione. (Inammissibilita', per difetto di rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 13 Cost., dell'art. 4 legge 22 maggio 1975, n. 152, che consente agli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica di effettuare l'immediata perquisizione sul posto, indipendentemente dell'autorizzazione dell'autorita' giudiziaria al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, nei confronti di persone sospette). - S. 63/72, 173/74
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, sollevata dal Pretore di Pizzo Calabro e dal Tribunale di Rovigo, in riferimento agli artt. 13 e 24 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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