Corte costituzionale

Sentenza n. 238/1983

Corte cost., sent. 25 luglio 1983, n. 238

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
238/1983
Data di deposito
25 luglio 1983
Data di decisione
15 luglio 1983
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:238

Norme oggetto del giudizio

  • art. 42, comma 5, legge n. 1034 del 6 dicembre 1971

Parametri

Massime

Massima n. 11490

L'art. 42 legge n. 1034 del 1971 contiene disposizioni di natura transitoria, aventi tutte la finalita` di concentrare entro breve termine i ricorsi - pendenti presso qualsiasi autorita` giurisdizionale o proposti dopo l'entrata in vigore della stessa legge e prima dell'inizio del funzionamento dei Tribunali Amministrativi - presso la Segreteria di questi ultimi; cio` anche a dimostrazione della persistente volonta` delle parti di ottenere la decisione. La situazione di coloro che hanno proposto il ricorso in epoca anteriore alla entrata in funzione dei Tribunali amministrativi e la situazione di coloro che l'hanno proposto dopo sono oggettivamente diverse dato che solo per i primi sussiste l'esigenza - tenuta presente dalla norma censurata - di avere la prova dell'interesse attuale ad ottenere la decisione. Ne` la norma in questione impone alle parti un onere particolarmente gravoso tale da pregiudicare il suo diritto di difesa atteso che il termine perentorio di 60 giorni consente alle parti un'adeguata valutazione dell'interesse a chiedere la decisione sul ricorso. Non e`, pertanto, fondata - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 42 comma 5 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, che impone alle parti interessate di chiedere al Presidente del Tribunale Amministrativo la fissazione dell'udienza di trattazione del ricorso, proposto prima dell'entrata in funzione dello stesso tribunale e depositato, a norma del comma 2 dello stesso art. 42, nella Cancelleria del Tribunale civile con sede nel Capoluogo di regione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'avviso, con il quale la Segreteria del TAR ha dato loro notizia del ricevimento del ricorso trasmesso dalla Cancelleria del Tribunale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma quinto, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali) proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGL1ELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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