Corte costituzionale
Sentenza n. 238/1983
Corte cost., sent. 25 luglio 1983, n. 238
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 238/1983
- Data di deposito
- 25 luglio 1983
- Data di decisione
- 15 luglio 1983
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Brunetto Bucciarelli Ducci
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:238
Norme oggetto del giudizio
- art. 42, comma 5, legge n. 1034 del 6 dicembre 1971
Parametri
Massime
Massima n. 11490
L'art. 42 legge n. 1034 del 1971 contiene disposizioni di natura transitoria, aventi tutte la finalita` di concentrare entro breve termine i ricorsi - pendenti presso qualsiasi autorita` giurisdizionale o proposti dopo l'entrata in vigore della stessa legge e prima dell'inizio del funzionamento dei Tribunali Amministrativi - presso la Segreteria di questi ultimi; cio` anche a dimostrazione della persistente volonta` delle parti di ottenere la decisione. La situazione di coloro che hanno proposto il ricorso in epoca anteriore alla entrata in funzione dei Tribunali amministrativi e la situazione di coloro che l'hanno proposto dopo sono oggettivamente diverse dato che solo per i primi sussiste l'esigenza - tenuta presente dalla norma censurata - di avere la prova dell'interesse attuale ad ottenere la decisione. Ne` la norma in questione impone alle parti un onere particolarmente gravoso tale da pregiudicare il suo diritto di difesa atteso che il termine perentorio di 60 giorni consente alle parti un'adeguata valutazione dell'interesse a chiedere la decisione sul ricorso. Non e`, pertanto, fondata - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 42 comma 5 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, che impone alle parti interessate di chiedere al Presidente del Tribunale Amministrativo la fissazione dell'udienza di trattazione del ricorso, proposto prima dell'entrata in funzione dello stesso tribunale e depositato, a norma del comma 2 dello stesso art. 42, nella Cancelleria del Tribunale civile con sede nel Capoluogo di regione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'avviso, con il quale la Segreteria del TAR ha dato loro notizia del ricevimento del ricorso trasmesso dalla Cancelleria del Tribunale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma quinto, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali) proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGL1ELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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