Corte costituzionale
Sentenza n. 230/1983
Corte cost., sent. 21 luglio 1983, n. 230
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 230/1983
- Data di deposito
- 21 luglio 1983
- Data di decisione
- 15 luglio 1983
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:230
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge n. 260 del 27 febbraio 1963
- art. 25, comma 3, legge n. 1533 del 29 dicembre 1956
- art. 4, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 18 marzo 1957
Parametri
Massime
Massima n. 10116
Come l'iscrizione richiesta dalla legge n. 860 del 1956 non ha carattere costitutivo della qualita' di artigiano (in situazioni cui sia estraneo il momento della sicurezza sociale), analogamente va escluso che il detto carattere possa riconoscersi, ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria agli artigiani pensionati, all'iscrizione negli elenchi delle Casse Mutue di malattia degli artigiani stessi; e, pertanto, alla stregua di tale interpretazione delle norme censurate (che tende a porre in maggior rilievo l'energia di lavoro rispetto alla natura dell'impegno ed all'utilizzazione del capitale da parte dell'artigiano e che e' corroborata dall'orientamento del legislatore di cui alla legge n. 426 del 1975) si palesa l'infondatezza della questione di costituzionalita' di dette norme, sollevata in base all'apposito orientamento ermeneutico.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 5 l. 27 febbraio 1963, n. 260 (Estensione dell'assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione) - in quanto richiama gli artt. 25 comma terzo l. 29 dicembre 1956, n. 1533 e 4 u.c. d.P.R. 18 marzo 1957, n. 266 -, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. con ordinanza (n. 128 R.O. 1976) emessa il 18 dicembre 1975 dal Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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