Corte costituzionale

Sentenza n. 229/1983

Corte cost., sent. 21 luglio 1983, n. 229

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
229/1983
Data di deposito
21 luglio 1983
Data di decisione
15 luglio 1983
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guglielmo Roehrssen
Presidente
DE STEFANO
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:229

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 135 del 28 aprile 1975
  • legge n. 628 del 27 ottobre 1973
  • art. 2, legge n. 967 del 22 dicembre 1969
  • legge n. 284 del 27 maggio 1977
  • legge n. 505 del 5 agosto 1978
  • art. 1, legge n. 1054 del 23 dicembre 1970

Parametri

Massime

Massima n. 9451

La posizione dei vigili urbani investiti della qualifica di agenti di p.s. ai sensi dell'art. 18 del T.U. 31 agosto 1907 n. 690, per la sua eccezionalita`, non e` comparabile con quella degli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie di p.s., al Corpo delle guardie di finanza, al Corpo degli agenti di custodia delle carceri e al Corpo forestale dello Stato, i quali hanno il compito precipuo ed essenziale della difesa delle istituzioni democratiche e della tutela dell'ordine pubblico. (In base a tale principio e` stata ritenuta non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2 della L. 22 dicembre 1969 n. 967, nonche` delle successive leggi di modificazione 23 dicembre 1970 n. 1054, 27 ottobre 1973 n. 628; 28 aprile 1975 n. 135; 27 maggio 1977 n. 284 e 5 agosto 1978 n. 505, le quali attribuiscono l'indennita` mensile per servizi d'istituto a funzionari di p.s., ufficiali, sottufficiali, graduati e militari dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di p.s., della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato e non anche ai vigili urbani ai quali sia stata conferita la qualifica di agenti di p.s. ai sensi dell'art. 18 del T.U. 3 agosto 1907 n. 690.).

Massima n. 9452

La tutela apprestata dall'art. 36 Cost. mentre garantisce al lavoratore una retribuzione che gli assicuri un'esistenza libera e dignitosa, non si estende ad ogni compenso corrispettivo di un qualsiasi tipo di prestazione accessoria, riguardando la globalita` della retribuzione e non i singoli elementi che la compongono. (In base a tale principio e` stata ritenuta non fondata, in riferimento all'art. 36 Cost., la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2 della L. 22 dicembre 1969 n. 967, nonche` delle successive leggi di modificazione 23 dicembre 1970 n. 1054, 27 ottobre 1973 n. 628; 28 aprile 1975 n. 135; 27 maggio 1977 n. 284 e 5 agosto 1978 n. 505, le quali attribuiscono l'indennita` mensile per servizio d'istituto a funzionari di p.s., ufficiali, sottufficiali, graduati e militari dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di p.s., della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato e non anche ai vigili urbani ai quali sia stata conferita la qualifica di agenti di p.s., ai sensi dell'art. 18 del T.U. 3 agosto 1907 n. 690.). - cfr. S.nn. 131/1982 e 141/1979.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 22 dicembre 1969, n. 967 ("Norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizio di pubblica sicurezza"), dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054 ("Norme per il riordinamento della indennità mensile per servizi di istituto dovuta alle forze di polizia e al personale civile dell'amministrazione penitenziaria"), dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 ("Concessione dell'assegno perequativo al personale militare e adeguamento della indennità per servizio di istituto spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza"), dell'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135 ("Aumento delle misure della indennità mensile per il servizio di istituto alle forze di polizia e attribuzione di un supplemento giornaliero della stessa indennità per il personale dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia e per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato"), dell'art. 1 della legge 27 maggio 1977, n. 284 ("Adeguamento e riordinamento di indennità alle forze di polizia e al personale civile degli istituti penitenziari") e dell'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505 ("Adeguamento di alcune indennità spettanti alle forze di polizia"), sollevata in riferimento agli artt. 3,36 e 97 della Costituzione con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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