Corte costituzionale
Sentenza n. 215/1983
Corte cost., sent. 18 luglio 1983, n. 215
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 215/1983
- Data di deposito
- 18 luglio 1983
- Data di decisione
- 1° luglio 1983
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:215
Norme oggetto del giudizio
- art. 332, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 23 gennaio 1973
- art. 332, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 23 gennaio 1973
- art. 108, comma 1, legge n. 907 del 17 luglio 1942
- art. 108, comma 2, legge n. 907 del 17 luglio 1942
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 134, Costituzione
Massime
Massima n. 11629
A seguito della sentenza n. 131/1979 della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'istituto della conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, la previsione della carcerazione a carico di un imputato, nei cui confronti la pena detentiva non potra` piu` trovare esecuzione, si rivela contraria ad ogni criterio di ragionevolezza risolvendosi in un mezzo di pressione sulla persona fisica dell'imputato al solo scopo di costringerlo all'esborso anticipato di una somma, pressione che, una volta intervenuta la condanna alla pena pecuniaria, non potrebbe piu` essere esercitata. (Illegittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 332, primo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 relativamente alle parole "ovvero quando si tratta di straniero che non da` idonea cauzione o malleveria per il pagamento delle multe e delle ammende"). - cfr. S.nn. 26/1964, 120/1967, 39/1970, 42/1973 e 131/1979.
Massima n. 11630
La disposizione che impone la carcerazione preventiva in ipotesi in cui la detenzione e` esclusa dall'imputazione, cui si connette la sola pena pecuniaria, la cui conversione in pena detentiva non potra` piu` verificarsi per dichiarata incostituzionalita` del- l'istituto, difetta di ragionevolezza, risolvendosi in un mezzo di pressione sulla persona fisica dell'imputato al solo scopo di indurlo al versamento di una somma di denaro. (Illegittimita` co- stituzionale dell'art. 332, secondo comma, del d.P.R. n. 43 del 1973 limitatamente alle parole "o trattandosi di straniero fino che questi non ha pagato la cauzione o la malleveria" per contra- sto con l'art. 3 della Costituzione, con assorbimento delle altre censure). - cfr. S.nn. 26/64, 120/67, 39/70, 42/73 e 131/79.
Massima n. 11631
A seguito della contestuale dichiarazione di illegittimita` co- stituzionale dell'art. 332, primo e secondo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 limitatamente alle parole "ovvero quando si tratti di straniero che non da` idonea cauzione o malleveria per il pagamento delle multe e delle ammende" (primo comma) e alle parole "o trattandosi di straniero fino a che questi non abbia pagato la cauzione o la malleveria" (secondo comma), deve essere dichiarata - a norma dell'art. 27 della l. n. 87 del 1953 - l'il- legittimita` costituzionale conseguenziale delle corrispondenti disposizioni della l. n. 907 del 1942, art. 108, primo e secondo comma.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 332, primo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), relativamente alle parole: "ovvero quando si tratta di straniero che non dà idonea cauzione o malleveria per il pagamento delle multe e delle ammende";
b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 332, secondo comma, del d P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), relativamente alle parole: "o, trattandosi di straniero, fino a che questi non ha pagato la cauzione o la malleveria";
c) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 108, primo comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907 (Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi), relativamente alle parole: "ovvero quando si tratta di straniero che non dà idonea cauzione o malleveria per il pagamento delle multe o delle ammende";
d) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 108, secondo comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907 (Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi), relativamente alle parole: "o, trattandosi di straniero, fino a che questi non ha prestato la cauzione o la malleveria".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'l luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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