Corte costituzionale

Sentenza n. 210/1983

Corte cost., sent. 6 luglio 1983, n. 210

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
210/1983
Data di deposito
6 luglio 1983
Data di decisione
30 giugno 1983
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Oronzo Reale
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:210

Norme oggetto del giudizio

  • art. 42, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
  • art. 44, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
  • art. 10, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
  • art. 15, legge n. 825 del 9 ottobre 1971

Parametri

Massime

Massima n. 9328

L'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri nel giudizio incidentale di legittimita` costituzionale non osta alla decisione della questione in Camera di consiglio, non assumendo egli la qualita` di parte.

Massima n. 9329

L'istanza di trattazione del ricorso davanti alle nuove Commissioni tributarie per tutte le controversie pendenti davanti alle precedenti Commissioni delle imposte, nonche` per quelle sorte fino alla data di insediamento delle nuove, appare diretta a realizzare, ed in ogni caso a non ostacolare, la semplificazione dei rapporti tributari, accertando, mediante la richiesta-domanda di fissazione della trattazione dei ricorsi, quanti e quali di questi corrispondessero all'attuale volonta` di definizione degli interessati, in modo da consentire un chiarimento necessario nella situazione creata dalla riforma del contenzioso tributario (non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 76 Cost., degli artt. 42 e 44 del d.P.R. 26.10.1972 n.636).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Pescara in relazione all'art. 24 della Costituzione con le ordinanze n. 558 e 559 del reg. ord. 1980;

b) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nonché degli artt. 10 e 15 della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Matera in relazione all'art. 76 della Costituzione con l'ordinanza n. 369 del reg. ord. 1978;

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 42 e 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata in relazione agli artt. 24 e 76 della Costituzione dalla Commissione tributaria di secondo grado di Napoli con l'ordinanza n. 120 del reg. ord. 1978.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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