Corte costituzionale
Sentenza n. 210/1983
Corte cost., sent. 6 luglio 1983, n. 210
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 210/1983
- Data di deposito
- 6 luglio 1983
- Data di decisione
- 30 giugno 1983
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Oronzo Reale
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:210
Norme oggetto del giudizio
- art. 42, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 44, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 10, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 15, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
Parametri
- art. 26, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 76, Costituzione
- art. 24, Costituzione
Massime
Massima n. 9328
L'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri nel giudizio incidentale di legittimita` costituzionale non osta alla decisione della questione in Camera di consiglio, non assumendo egli la qualita` di parte.
Massima n. 9329
L'istanza di trattazione del ricorso davanti alle nuove Commissioni tributarie per tutte le controversie pendenti davanti alle precedenti Commissioni delle imposte, nonche` per quelle sorte fino alla data di insediamento delle nuove, appare diretta a realizzare, ed in ogni caso a non ostacolare, la semplificazione dei rapporti tributari, accertando, mediante la richiesta-domanda di fissazione della trattazione dei ricorsi, quanti e quali di questi corrispondessero all'attuale volonta` di definizione degli interessati, in modo da consentire un chiarimento necessario nella situazione creata dalla riforma del contenzioso tributario (non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 76 Cost., degli artt. 42 e 44 del d.P.R. 26.10.1972 n.636).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Pescara in relazione all'art. 24 della Costituzione con le ordinanze n. 558 e 559 del reg. ord. 1980;
b) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nonché degli artt. 10 e 15 della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Matera in relazione all'art. 76 della Costituzione con l'ordinanza n. 369 del reg. ord. 1978;
c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 42 e 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata in relazione agli artt. 24 e 76 della Costituzione dalla Commissione tributaria di secondo grado di Napoli con l'ordinanza n. 120 del reg. ord. 1978.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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