Corte costituzionale

Sentenza n. 165/1983

Corte cost., sent. 13 giugno 1983, n. 165

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
165/1983
Data di deposito
13 giugno 1983
Data di decisione
2 giugno 1983
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:165

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 9728

Con sentenza n.290 del 27 dicembre 1974 e` stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.503 c.p., il quale puniva lo sciopero per fini non contrattuali, nella considerazione che rientra nella previsione dell'art.40 Cost. anche lo sciopero non avente finalita` economiche, a meno che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero a impedire o ad ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranita` dello Stato.La medesima ratio ricorre per la fattispecie prevista dall'art.504 c.p., che si differenzia dalla fattispecie di cui all'art.503 per la natura del movente del reo, che per l'art.503, consiste nel fine politico e per l'art.504 nell'intento di costringere l'Autorita` a dare od omettere un prvvedimento ovvero di influire sulle deliberazioni di essa. Sotto ogni altro profilo le fattispecie suindicate coincidono, in quanto l'azione e` la medesima e si realizza analogamente mediante lo sciopero dei lavoratori. Va, pertanto, in perfetta analogia a quanto gia` fatto per l'art.503, dichiarata la illegittimita` costituzionale dell'art.504 c.p., nella parte in cui punisce lo sciopero per protesta contro la pubblica autorita`, a meno che detto sciopero sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero a impedire o ad ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranita` popolare. (Fondatezza "in parte qua" della questione di l.c. dell'art.504 c.p., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 40 Cost.). Cfr. s. n.290/74

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 504 cod. penale nella parte in cui punisce lo sciopero il quale ha lo scopo di costringere l'autorità a dare o ad omettere un provvedimento o lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, a meno che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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