Corte costituzionale
Sentenza n. 165/1983
Corte cost., sent. 13 giugno 1983, n. 165
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 165/1983
- Data di deposito
- 13 giugno 1983
- Data di decisione
- 2 giugno 1983
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:165
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 9728
Con sentenza n.290 del 27 dicembre 1974 e` stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.503 c.p., il quale puniva lo sciopero per fini non contrattuali, nella considerazione che rientra nella previsione dell'art.40 Cost. anche lo sciopero non avente finalita` economiche, a meno che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero a impedire o ad ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranita` dello Stato.La medesima ratio ricorre per la fattispecie prevista dall'art.504 c.p., che si differenzia dalla fattispecie di cui all'art.503 per la natura del movente del reo, che per l'art.503, consiste nel fine politico e per l'art.504 nell'intento di costringere l'Autorita` a dare od omettere un prvvedimento ovvero di influire sulle deliberazioni di essa. Sotto ogni altro profilo le fattispecie suindicate coincidono, in quanto l'azione e` la medesima e si realizza analogamente mediante lo sciopero dei lavoratori. Va, pertanto, in perfetta analogia a quanto gia` fatto per l'art.503, dichiarata la illegittimita` costituzionale dell'art.504 c.p., nella parte in cui punisce lo sciopero per protesta contro la pubblica autorita`, a meno che detto sciopero sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero a impedire o ad ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranita` popolare. (Fondatezza "in parte qua" della questione di l.c. dell'art.504 c.p., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 40 Cost.). Cfr. s. n.290/74
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 504 cod. penale nella parte in cui punisce lo sciopero il quale ha lo scopo di costringere l'autorità a dare o ad omettere un provvedimento o lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, a meno che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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