Corte costituzionale
Sentenza n. 14/1983
Corte cost., sent. 1° febbraio 1983, n. 14
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 14/1983
- Data di deposito
- 1° febbraio 1983
- Data di decisione
- 14 gennaio 1983
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Ferrari
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:14
Norme oggetto del giudizio
- delibera legislativa Regione Campania del 25 settembre 1978
Parametri
- art. 33, ultimo co., Costituzione
- art. 27, lett. i, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 30, lett. s, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 117, Costituzione
Massime
Massima n. 11659
L'art. 33, ultimo comma, Cost. comprende le Universita` tra le istituzioni di alta cultura e riconosce ad esse il diritto di darsi ordinamenti autonomi. Appaiono conformi al dettato costituzionale le norme legislative che individuano i due inscindibili compiti istituzionali delle Universita` nello svolgimento dell'attivita` didattica e dell'attivita` di ricerca scientifica. Trova poi fondamento nell'autonomia dell'ordinamento universitario la regola secondo cui le commissioni per gli esami universitari possono essere costituite solo di professori ufficiali, di liberi docenti o cultori delle discipline universitarie, con esclusione di professionisti estranei.
Massima n. 11660
Le scuole di ostetricia hanno quale compito esclusivo un insegnamento di carattere prevalentemente pratico, e percio` a fini esclusivamente professionali, e non godono dell'autonomia tipica delle istituzioni universitarie. L'attivita` formativa per la professione di ostetrica e l'ordinamento delle relative scuole, pertanto, non sono equiparabili al livello universitario e la loro disciplina rientra nella materia "istruzione artigiana e professionale" che l'art. 117 Cost. attribuisce alla competenza legislativa delle regioni. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale della delibera legislativa regionale Campania riapprovata il 25 settembre 1978, in riferimento all'art. 117 Cost. ed in relazione agli artt. 27, lett. i), e 30, lett. s), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della regione Campania ("attività formative per la professione di ostetrica"), riapprovata il 25 settembre 1978, proposta con ricorso 14 ottobre 1978 (reg. ric. 29/1978) dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117 Cost. ed in relazione agli artt. 27, lett. i), e 30 lett. s), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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