Corte costituzionale
Sentenza n. 104/1983
Corte cost., sent. 21 aprile 1983, n. 104
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 104/1983
- Data di deposito
- 21 aprile 1983
- Data di decisione
- 30 marzo 1983
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Oronzo Reale
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:104
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 10050
La norma che (secondo l'interpretazione della Cassazione) attribuisce rilievo (sia pur limitato) ai fatti anteriori alla riconciliazione e al giudizio di separazione - nel senso che tali fatti confluiscono, insieme a quelli successivi alla riconciliazione, a formare il libero convincimento del giudice - non viola la garanzia dell'unita` familiare, in quanto ben potrebbe ritenersi che proprio una norma che viceversa prevedesse sempre l'irrilevanza dei fatti anteriori alla riconciliazione scoraggerebbe o ritarderebbe il riappacificamento dei coniugi; e comunque tale apprezzamento appartiene all'ambito delle valutazioni del legislatore. Ne` e` violato il principio di eguaglianza rispetto al caso di riconciliazione seguita a una precedente pronuncia di separazione (art. 157 c.c.), in quanto la assoluta irrilevanza in quest'ultima ipotesi dei fatti anteriori alla riconciliazione e` giustificata dal rilievo che nel giudizio conclusosi con la precedente sentenza i pregressi rapporti fra i coniugi sono stati giudicati e, per cosi` dire, assorbiti nella pronunzia di separazione e si comprende come soltanto i fatti e i comportamenti successivi possano motivare una nuova pronunzia di separazione. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 154 cod. civ.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del novellato art. 154 c.c. sollevata dal tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 29 e 3 della Costituzione con l'ordinanza 29 aprile 1976 di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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