Corte costituzionale

Sentenza n. 104/1983

Corte cost., sent. 21 aprile 1983, n. 104

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
104/1983
Data di deposito
21 aprile 1983
Data di decisione
30 marzo 1983
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Oronzo Reale
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:104

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 10050

La norma che (secondo l'interpretazione della Cassazione) attribuisce rilievo (sia pur limitato) ai fatti anteriori alla riconciliazione e al giudizio di separazione - nel senso che tali fatti confluiscono, insieme a quelli successivi alla riconciliazione, a formare il libero convincimento del giudice - non viola la garanzia dell'unita` familiare, in quanto ben potrebbe ritenersi che proprio una norma che viceversa prevedesse sempre l'irrilevanza dei fatti anteriori alla riconciliazione scoraggerebbe o ritarderebbe il riappacificamento dei coniugi; e comunque tale apprezzamento appartiene all'ambito delle valutazioni del legislatore. Ne` e` violato il principio di eguaglianza rispetto al caso di riconciliazione seguita a una precedente pronuncia di separazione (art. 157 c.c.), in quanto la assoluta irrilevanza in quest'ultima ipotesi dei fatti anteriori alla riconciliazione e` giustificata dal rilievo che nel giudizio conclusosi con la precedente sentenza i pregressi rapporti fra i coniugi sono stati giudicati e, per cosi` dire, assorbiti nella pronunzia di separazione e si comprende come soltanto i fatti e i comportamenti successivi possano motivare una nuova pronunzia di separazione. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 154 cod. civ.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del novellato art. 154 c.c. sollevata dal tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 29 e 3 della Costituzione con l'ordinanza 29 aprile 1976 di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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