Corte costituzionale
Ordinanza n. 75/1983
Corte cost., ord. 23 marzo 1983, n. 75
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 75/1983
- Data di deposito
- 23 marzo 1983
- Data di decisione
- 8 marzo 1983
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Brunetto Bucciarelli Ducci
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:75
Norme oggetto del giudizio
- art. 59, n.8, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 59, n.3, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 59, n.1, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 59, n.6, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 59, n.2, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 59, n.7, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 59, n.5, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 59, n.4, legge n. 392 del 27 luglio 1978
Parametri
Massime
Massima n. 14614
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza nel giudizio a quo, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 59, nn. da 2 a 8, della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto la fattispecie non riguarda alcuna delle ipotesi previste dai numeri citati dalla norma denunciata. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perche' gia' decisa, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 59, n. 1, della l. 27 luglio 1978, n. 392, in riferimento all'art. 3 Cost.. Al riguardo v. nota a massime sent. n. 22/1980.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, n. 1 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata con l'ordinanza di rimessione n. 285/1982 e già dichiarata fondata con sentenza n. 22 del 1980 e manifestamente infondata con le ordinanze di questa Corte nn. 88 e 130 del 1980.
2) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, nn. dal 2 all'8, della citata legge n. 392/1978, sollevata con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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