Corte costituzionale
Ordinanza n. 61/1983
Corte cost., ord. 16 marzo 1983, n. 61
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 61/1983
- Data di deposito
- 16 marzo 1983
- Data di decisione
- 8 marzo 1983
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leopoldo Elia
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:61
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 24, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 12766
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale fondata su due contrapposte interpretazioni della norma impugnata, senza che sia operata una scelta interpretativa che consenta l'identificazione del thema decidendum. - cfr. O. n. 65/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata dall'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROSHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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