Corte costituzionale

Ordinanza n. 53/1983

Corte cost., ord. 10 marzo 1983, n. 53

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
53/1983
Data di deposito
10 marzo 1983
Data di decisione
28 gennaio 1983
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:53

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
  • art. 1, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
  • art. 13, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
  • art. 595, codice penale
  • art. 12, legge n. 47 del 8 febbraio 1948

Parametri

Massime

Massima n. 14612

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 595 c.p. (diffamazione a mezzo stampa), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto il giudice a quo ha omesso ogni motivazione in punto di rilevanza. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondate, perche' gia' decise, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 9,12 e 13 l. 8 febbraio 1948, n. 47 e 57 cod. pen. in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost.. Al riguardo v. nota a massime sent. n. 168/1982.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i trentuno procedimenti,

a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità dell'art. 595 c.p. sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Forlì con ordinanza 28 maggio 1982 (n. 530 R.O. 1982);

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47 (Disposizioni sulla stampa) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Milano con ordinanza 16 marzo 1982 (n. 342 R.O. 1982), dal Tribunale di Roma con ordinanza 16 gennaio 1982 (n. 355 R.O. 1982), dal Tribunale di Napoli con ordinanza 20 maggio 1982 (n. 626 R.O. 1982) e dal Tribunale di Perugia con due ordinanze rese sotto la data del 5 maggio 1982 (nn. 636, 641 R.O. 1982) e con le ordinanze 10 maggio 1982 (n. 637 R.O. 1982), 19 maggio 1982 (n. 639 R.O. 1982) e 24 maggio 1982 (n. 640 R.O. 1982);

c) dichiara la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità degli artt. 9 e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47 e 57 c.p., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Forlì con ordinanza 28 maggio 1982 (n. 530 R.O. 1982);

d) dichiara la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità degli artt. 1, 9 e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Viterbo con ordinanza 25 maggio 1982 (n. 549 R.O. 1982) e dal Tribunale di Milano con ordinanza 18 maggio 1982 (n. 660 R.O. 1982);

e) dichiara la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità degli artt. 1, 9 e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47 e 57 c.p., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Roma con tre ordinanze rese sotto la data del 23 marzo 1982 (nn. 349, 350 e 423 R.O. 1982), con ordinanza 10 marzo 1982 (n. 351 R.O. 1982), con due ordinanze rese sotto la data del 24 marzo 1982 (nn. 348 e 353 R.O. 1982), con ordinanze 27 marzo 1982 (n. 352 R.0. 1982), 3 aprile 1982 (n. 354 R.O. 1982), 20 aprile 1982 (n. 431 R.O. 1982), 21 aprile 1982 (n. 422 R.O. 1982) e 24 aprile 1982 (n. 432 R.O. 1982) e dal Tribunale di Monza con ordinanza 18 febbraio 1982 (n. 666 R.O. 1982);

f) dichiara la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità degli artt. 1, 9, 12 e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., dal Tribunale di Roma con ordinanza 6 marzo 1982 (n. 410 R.O. 1982), con tre ordinanze rese sotto la data del 10 marzo 1982 (nn. 414 a 416 R.O. 1982), con tre ordinanze rese sotto la data del 16 marzo 1982 (nn. 411 a 413 R.O. 1982) e con ordinanza 23 marzo 1982 (n. 676 R.O. 1982).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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