Corte costituzionale
Ordinanza n. 53/1983
Corte cost., ord. 10 marzo 1983, n. 53
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 53/1983
- Data di deposito
- 10 marzo 1983
- Data di decisione
- 28 gennaio 1983
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:53
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
- art. 1, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
- art. 13, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
- art. 595, codice penale
- art. 12, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
Parametri
Massime
Massima n. 14612
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 595 c.p. (diffamazione a mezzo stampa), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto il giudice a quo ha omesso ogni motivazione in punto di rilevanza. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondate, perche' gia' decise, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 9,12 e 13 l. 8 febbraio 1948, n. 47 e 57 cod. pen. in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost.. Al riguardo v. nota a massime sent. n. 168/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i trentuno procedimenti,
a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità dell'art. 595 c.p. sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Forlì con ordinanza 28 maggio 1982 (n. 530 R.O. 1982);
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47 (Disposizioni sulla stampa) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Milano con ordinanza 16 marzo 1982 (n. 342 R.O. 1982), dal Tribunale di Roma con ordinanza 16 gennaio 1982 (n. 355 R.O. 1982), dal Tribunale di Napoli con ordinanza 20 maggio 1982 (n. 626 R.O. 1982) e dal Tribunale di Perugia con due ordinanze rese sotto la data del 5 maggio 1982 (nn. 636, 641 R.O. 1982) e con le ordinanze 10 maggio 1982 (n. 637 R.O. 1982), 19 maggio 1982 (n. 639 R.O. 1982) e 24 maggio 1982 (n. 640 R.O. 1982);
c) dichiara la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità degli artt. 9 e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47 e 57 c.p., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Forlì con ordinanza 28 maggio 1982 (n. 530 R.O. 1982);
d) dichiara la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità degli artt. 1, 9 e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Viterbo con ordinanza 25 maggio 1982 (n. 549 R.O. 1982) e dal Tribunale di Milano con ordinanza 18 maggio 1982 (n. 660 R.O. 1982);
e) dichiara la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità degli artt. 1, 9 e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47 e 57 c.p., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Roma con tre ordinanze rese sotto la data del 23 marzo 1982 (nn. 349, 350 e 423 R.O. 1982), con ordinanza 10 marzo 1982 (n. 351 R.O. 1982), con due ordinanze rese sotto la data del 24 marzo 1982 (nn. 348 e 353 R.O. 1982), con ordinanze 27 marzo 1982 (n. 352 R.0. 1982), 3 aprile 1982 (n. 354 R.O. 1982), 20 aprile 1982 (n. 431 R.O. 1982), 21 aprile 1982 (n. 422 R.O. 1982) e 24 aprile 1982 (n. 432 R.O. 1982) e dal Tribunale di Monza con ordinanza 18 febbraio 1982 (n. 666 R.O. 1982);
f) dichiara la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità degli artt. 1, 9, 12 e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., dal Tribunale di Roma con ordinanza 6 marzo 1982 (n. 410 R.O. 1982), con tre ordinanze rese sotto la data del 10 marzo 1982 (nn. 414 a 416 R.O. 1982), con tre ordinanze rese sotto la data del 16 marzo 1982 (nn. 411 a 413 R.O. 1982) e con ordinanza 23 marzo 1982 (n. 676 R.O. 1982).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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