Corte costituzionale
Ordinanza n. 51/1983
Corte cost., ord. 10 marzo 1983, n. 51
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 51/1983
- Data di deposito
- 10 marzo 1983
- Data di decisione
- 28 gennaio 1983
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Ferrari
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:51
Norme oggetto del giudizio
- art. 76, decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965
Parametri
Massime
Massima n. 14610
E' manifestamente inammissibile, per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento gli artt. 3, 11 e 41 Cost., dell'art. 76 d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, nella parte in cui pone il divieto, valevole solo nell'ambito del territorio nazionale e non invece in quello del mercato intercomunitario, di aggiungere zucchero al vino genuino al solo scopo di migliorarne le qualita' organolettiche e di aumentarne la gradazione alcolica. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dello stesso art. 76, Cost., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. sotto diverso profilo, in quanto gia' decisa con la sent. n. 188/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, sollevate dal Tribunale di Pinerolo con ordinanza in data 17 febbraio 1982 (r.o. 334/1982), in riferimento all'art. 3 Cost., e dal Tribunale di Modena, con ordinanza in data 10 giugno 1981 (r.o. 259/82), anche in riferimento agli artt. 3, 11 e 41 della Costituzione;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 76 del d.P.R. n. 162 del 1965 sollevata dalla Corte d'Appello di Lecce, con ordinanza in data 23 aprile 1982 (r.o. 389/82), in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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