Corte costituzionale

Ordinanza n. 33/1983

Corte cost., ord. 22 febbraio 1983, n. 33

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
33/1983
Data di deposito
22 febbraio 1983
Data di decisione
28 gennaio 1983
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
DE STEFANO
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:33

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 2, n.2, legge n. 817 del 14 agosto 1971

Parametri

Massime

Massima n. 14608

Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma secondo, n. 2, della legge 14 agosto 1971, n. 817 (contenente disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice), nella parte in cui esclude che spetti il diritto di prelazione in favore del coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita ove sugli stessi siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti, o enfiteuti coltivatori diretti anche nell'ipotesi che questi non abbiano esercitato il diritto di prelazione, in riferimento all'art. 3 Cost., per la diseguaglianza - che sarebbe non giustificata da plausibile motivo, ma fondata su una irrilevante differenza di situazioni - di trattamento fra il proprietario di un fondo che lo conduce direttamente (tenuto a rispettare nella vendita il diritto di prelazione verso i coltivatori diretti confinanti) e il proprietario del fondo su cui siano insediati coltivatori diretti (non tenuto a rispettare il diritto di prelazione), nonche' in riferimento all'art. 44, comma primo, Cost., perche' verrebbe limitata la ricostituzione delle unita' produttive nelle ipotesi in cui sul fondo in vendita vi siano mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti i quali non siano interessati all'acquisto. Nelle more dell'incidente e' entrata infatti in vigore la legge 3 maggio 1982, n. 203, con una nuova disciplina dei contratti agrari, la quale per un verso non prevede il diritto di prelazione in riferimento al fondo ma lo limita alle scorte nelle ipotesi descritte nell'art. 35 e per altro verso dispone all'art. 53 che la normativa si applica a tutti i rapporti, comunque in corso, anche se oggetto di controversie che non siano state definite con sentenza passata in giudicato, salvo che la sentenza sia gia' esecutiva, oppure con transazione stipulata in conformita' all'art. 23 legge 11/1971, ad eccezione di quanto disposto nell'art. 42, comma primo (diritto di ripresa), della stessa legge, e all'art. 58, comma secondo, secondo cui le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella nuova legge sono abrogate. Di conseguenza, non essendovi nella specie notizia di sentenze, comunque esecutive, rese o di transazioni stipulate nelle more del giudizio di costituzionalita', e in mancanza di interpretazioni giurisprudenziali o dottrinali sul se la omessa considerazione, nella nuova legge, del diritto di prelazione relativo al fondo sia da intendere quale esclusione del medesimo, s'impone una nuova valutazione della rilevanza della prospettata questione (sub specie di individuazione dell'ambito di applicazione della legge spravvenuta).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Pinerolo che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 comma secondo n. 2 l. 14 agosto 1971 n. 817, in riferimento agli artt. 3 e 44 Cost., con ordinanza 5 marzo 1976 (n. 388 R.O. 1976).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.

F.to: ANTONINO DE STEFANO - MICHELE

ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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