Corte costituzionale
Ordinanza n. 33/1983
Corte cost., ord. 22 febbraio 1983, n. 33
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 33/1983
- Data di deposito
- 22 febbraio 1983
- Data di decisione
- 28 gennaio 1983
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- DE STEFANO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:33
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 2, n.2, legge n. 817 del 14 agosto 1971
Parametri
Massime
Massima n. 14608
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma secondo, n. 2, della legge 14 agosto 1971, n. 817 (contenente disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice), nella parte in cui esclude che spetti il diritto di prelazione in favore del coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita ove sugli stessi siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti, o enfiteuti coltivatori diretti anche nell'ipotesi che questi non abbiano esercitato il diritto di prelazione, in riferimento all'art. 3 Cost., per la diseguaglianza - che sarebbe non giustificata da plausibile motivo, ma fondata su una irrilevante differenza di situazioni - di trattamento fra il proprietario di un fondo che lo conduce direttamente (tenuto a rispettare nella vendita il diritto di prelazione verso i coltivatori diretti confinanti) e il proprietario del fondo su cui siano insediati coltivatori diretti (non tenuto a rispettare il diritto di prelazione), nonche' in riferimento all'art. 44, comma primo, Cost., perche' verrebbe limitata la ricostituzione delle unita' produttive nelle ipotesi in cui sul fondo in vendita vi siano mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti i quali non siano interessati all'acquisto. Nelle more dell'incidente e' entrata infatti in vigore la legge 3 maggio 1982, n. 203, con una nuova disciplina dei contratti agrari, la quale per un verso non prevede il diritto di prelazione in riferimento al fondo ma lo limita alle scorte nelle ipotesi descritte nell'art. 35 e per altro verso dispone all'art. 53 che la normativa si applica a tutti i rapporti, comunque in corso, anche se oggetto di controversie che non siano state definite con sentenza passata in giudicato, salvo che la sentenza sia gia' esecutiva, oppure con transazione stipulata in conformita' all'art. 23 legge 11/1971, ad eccezione di quanto disposto nell'art. 42, comma primo (diritto di ripresa), della stessa legge, e all'art. 58, comma secondo, secondo cui le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella nuova legge sono abrogate. Di conseguenza, non essendovi nella specie notizia di sentenze, comunque esecutive, rese o di transazioni stipulate nelle more del giudizio di costituzionalita', e in mancanza di interpretazioni giurisprudenziali o dottrinali sul se la omessa considerazione, nella nuova legge, del diritto di prelazione relativo al fondo sia da intendere quale esclusione del medesimo, s'impone una nuova valutazione della rilevanza della prospettata questione (sub specie di individuazione dell'ambito di applicazione della legge spravvenuta).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Pinerolo che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 comma secondo n. 2 l. 14 agosto 1971 n. 817, in riferimento agli artt. 3 e 44 Cost., con ordinanza 5 marzo 1976 (n. 388 R.O. 1976).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.
F.to: ANTONINO DE STEFANO - MICHELE
ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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