Corte costituzionale

Ordinanza n. 295/1983

Corte cost., ord. 5 ottobre 1983, n. 295

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
295/1983
Data di deposito
5 ottobre 1983
Data di decisione
28 settembre 1983
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio La Pergola
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:295

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 7 gennaio 1956

Parametri

Massime

Massima n. 14257

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., dell'art. 10 d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 nella parte in cui non prevede come obbligatorio l'uso della cintura di sicurezza per i lavori svolti ad una altezza inferiore a mt. 1,50, in quanto la richiesta declaratoria di illegittimita' costituzionale avrebbe come conseguenza la previsione di una nuova fattispecie penale, la quale, secondo costante giurisprudenza della Corte, spetta in via esclusiva al legislatore.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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