Corte costituzionale

Ordinanza n. 287/1983

Corte cost., ord. 29 settembre 1983, n. 287

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
287/1983
Data di deposito
29 settembre 1983
Data di decisione
21 settembre 1983
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:287

Norme oggetto del giudizio

  • art. unico, n.51, decreto del Presidente della Repubblica n. 1525 del 7 ottobre 1963

Parametri

Massime

Massima n. 12806

Il d.P.R. e' privo della forza e del valore proprio delle leggi, non essendo stato emanato in conseguenza di alcuna delega legislativa; e', pertanto, manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico, n. 51, del d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 in riferimento agli artt. 3 e 33 Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico, n. 51, del d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, in riferimento agli artt. 3 e 33 Cost., sollevata dal Tribunale di Avellino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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