Corte costituzionale
Ordinanza n. 23/1983
Corte cost., ord. 1° febbraio 1983, n. 23
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 23/1983
- Data di deposito
- 1° febbraio 1983
- Data di decisione
- 14 gennaio 1983
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:23
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, lett.b, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
- art. 1, comma 2, legge n. 751 del 12 novembre 1976
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 1, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 14600
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., richiamato l'art. 1 Cost., degli artt. 4, lett. b), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e 1 della legge 12 novembre 1976, n. 751, nella parte in cui non escludono il cumulo fra redditi di lavoro del minore e redditi dei genitori, in quanto nell'ordinanza di rimessione, manchevole di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta, non risulta per nulla adempiuto l'obbligo di motivazione (di cui all'art. 23 della legge n. 87 del 1953) in punto di rilevanza. - O. nn. 202 e 203/82.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. b, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti, e altre disposizioni in materia tributaria), sollevata, in riferimento all'art. 3 e richiamato l'art. 1 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 24 novembre 1977 (R.O. n. 69 del 1978) dalla Commissione tributaria di primo grado di Gorizia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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