Corte costituzionale
Sentenza n. 82/1982
Corte cost., sent. 29 aprile 1982, n. 82
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 82/1982
- Data di deposito
- 29 aprile 1982
- Data di decisione
- 16 aprile 1982
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:82
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 1187 del 19 novembre 1968
- art. 5, legge n. 1187 del 19 novembre 1968
- art. 2, legge n. 1187 del 19 novembre 1968
- art. 1, legge n. 756 del 30 novembre 1973
- legge della Regione siciliana n. 38 del 5 novembre 1973
Parametri
- art. 42, comma 3, Costituzione
- art. 136, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 14, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 9787
Ad avviso del giudice a quo, con la sentenza n. 55 del 1968, la Corte ha affermato che il legislatore e` tenuto sia a fissare il termine di durata dei vincoli urbanistici, sia a stabilire che, in ogni caso, e` previamente dovuto un indennizzo al proprietario del bene. Ma la ricordata decisione ha invece chiaramente posto un'alternativa, nel senso che ha ritenuto come necessaria la previsione di un indennizzo ovvero quella di un termine di durata dell'efficacia del vincolo. Data questa alternativa, pacificamente riconosciuta in dottrina e giurisprudenza, il legislatore correttamente si e` limitato - nelle fattispecie in esame - a fissare, per l'efficacia del vincolo, un termine massimo di durata. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 2 e 5 della legge 19 novembre 1968 n. 1187 e dell'art. 1 della legge 30 novembre 1973 n. 736, proposta, in riferimento agli artt. 42, terzo comma, 3 e 136 Cost., assumendo che la legge 1187 del 1968, la quale ha stabilito il termine massimo di cinque anni per la validita` dei vincoli urbanistici a contenuto espropriativo, e quella n. 756 del 1973, con cui e` stato fissato provvisoriamente un altro termine di due anni, sarebbero illegittime perche` non hanno stabilito che in ogni caso e` dovuto al proprietario del bene un previo indennizzo. - v. Sent. n. 55/1968
Massima n. 9788
La potesta` legislativa delle regioni ha la sua ragion d'essere nella necessita` di adattare la disciplina normativa alle particolari esigenze locali e quindi ben puo` una legge regionale dettare una disciplina diversa da quella nazionale con i limiti, fissati dall'art. 117 Cost., ovvero dagli Statuti speciali spettando alle Regioni Sicilia potesta` normativa esclusiva in materia urbanistica (ai sensi dell'art. 14 lett. f) dello Statuto), la fissazione in via autonoma del termine di durata dei vincoli trovano la sua ragion di essere nell'esercizio di tale potesta`, censurabile soltanto sul piano della arbitrarieta`, esclusa dalle particolari condizioni della Regione colpita dagli eventi tellurici del 1966 e del 1968, tenute presenti nel disciplinare la materia, come risulta dal contesto dell'art. 1 e dagli stessi lavori preparatori della legge. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale della legge della Regione Sicilia 5 novembre 1973 n. 38 (vincoli di inedificabilita`), proposta assumendo che tale legge avendo sostituito il termine massimo per la validita` dei vincoli urbanistici a contenuto espropriativo, di cui alla legge n. 1187 del 1968 e n. 736 del 1973, con un diverso termine piu` ampio (dieci anni) avrebbe cosi` creato una ingiustificata disparita` di trattamento fra i proprietari dei beni situati in Sicilia e quelli del restante territorio nazionale, onde la violazione degli artt. 3 Cost. e 14 Statuto Regione Siciliana.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 5 della legge 19 novembre 1968 n. 1187, dell'art. 1 l. 30 novembre 1973 n. 756 nonché della legge della Regione siciliana 5 novembre 1973 n. 38, sollevate dal Tribunale di Palermo con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, e 136 Cost. nonché all'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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