Corte costituzionale

Sentenza n. 81/1982

Corte cost., sent. 29 aprile 1982, n. 81

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
81/1982
Data di deposito
29 aprile 1982
Data di decisione
16 aprile 1982
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio La Pergola
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:81

Norme oggetto del giudizio

  • art. 22, Convenzione di Varsavia in materia di traffico aereo internazionale del 12 ottobre 1929
  • legge n. 841 del 19 maggio 1932
  • art. 943, codice della navigazione
  • legge n. 1832 del 3 dicembre 1962
  • XI, protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955

Parametri

Massime

Massima n. 9532

Perche` l'oggetto del sindacato di costituzionalita` sia definito e la questione possa ritualmente salire al giudizio della Corte, e` necessario che il giudice "a quo" individui, nell'ordinanza di rimessione, la norma applicabile alla controversia devoluta al suo esame, non potendo coinvolgere nella censura d'incostituzionalita`, allo stesso titolo, unitamente e indistintamente, norme diverse per contenuto ed ambito di operativita`, ed, anzi, applicabili l'una ad esclusione dell'altra. In base a tali principi - oltre che per omessa delibazione della rilevanza - e` inammissibile la questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., e relativa all'art. 22 della Convenzione di Varsavia (resa esecutiva in Italia con L. 19 maggio 1932 n. 841), come modificato dall'art. XI del Protocollo dell'Aja (reso esecutivo con L. 3 dicembre 1962 n. 1832), nonche` all'art. 943 cod. nav., in quanto contengono entro limiti massimi di ammontare la responsabilita` del vettore per i sinistri alle persone trasportate.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della Convenzione di Varsavia (resa esecutiva in Italia con la legge 19 maggio 1932, n. 841) come modificato dall'art. XI del Protocollo dell'Aja (reso esecutivo in Italia con la legge 3 dicembre 1962, n. 1832) e dell'art. 943 del codice della navigazione, sollevata dal Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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