Corte costituzionale
Sentenza n. 81/1982
Corte cost., sent. 29 aprile 1982, n. 81
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 81/1982
- Data di deposito
- 29 aprile 1982
- Data di decisione
- 16 aprile 1982
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:81
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, Convenzione di Varsavia in materia di traffico aereo internazionale del 12 ottobre 1929
- legge n. 841 del 19 maggio 1932
- art. 943, codice della navigazione
- legge n. 1832 del 3 dicembre 1962
- XI, protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955
Parametri
Massime
Massima n. 9532
Perche` l'oggetto del sindacato di costituzionalita` sia definito e la questione possa ritualmente salire al giudizio della Corte, e` necessario che il giudice "a quo" individui, nell'ordinanza di rimessione, la norma applicabile alla controversia devoluta al suo esame, non potendo coinvolgere nella censura d'incostituzionalita`, allo stesso titolo, unitamente e indistintamente, norme diverse per contenuto ed ambito di operativita`, ed, anzi, applicabili l'una ad esclusione dell'altra. In base a tali principi - oltre che per omessa delibazione della rilevanza - e` inammissibile la questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., e relativa all'art. 22 della Convenzione di Varsavia (resa esecutiva in Italia con L. 19 maggio 1932 n. 841), come modificato dall'art. XI del Protocollo dell'Aja (reso esecutivo con L. 3 dicembre 1962 n. 1832), nonche` all'art. 943 cod. nav., in quanto contengono entro limiti massimi di ammontare la responsabilita` del vettore per i sinistri alle persone trasportate.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della Convenzione di Varsavia (resa esecutiva in Italia con la legge 19 maggio 1932, n. 841) come modificato dall'art. XI del Protocollo dell'Aja (reso esecutivo in Italia con la legge 3 dicembre 1962, n. 1832) e dell'art. 943 del codice della navigazione, sollevata dal Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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