Corte costituzionale
Sentenza n. 80/1982
Corte cost., sent. 29 aprile 1982, n. 80
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 80/1982
- Data di deposito
- 29 aprile 1982
- Data di decisione
- 16 aprile 1982
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:80
Norme oggetto del giudizio
- art. 70, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 11395
Il presidente della sezione di sorveglianza del Tribunale non e` autonomo organo giurisdizionale ne` e` abilitato ad adottare provvedimenti sulla competenza e sul rito afferenti alla sezione. Egli, pertanto, non e` legittimato a sollevare la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 70 L. 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma primo e 25, comma primo, Cost. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 70 della legge 26 luglio 1975 n. 354 sull'ordinamento penitenziario nel testo sostituito dall'art. 9 della legge 12 gennaio 1977 n. 1 sollevata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma primo e 25, comma primo, Cost. assumendo che la denunciata normativa, per non disciplinare il procedimento di revoca anticipata delle misure di sicurezza, impedirebbe agli interessati di agire in giudizio a tutela dei loro diritti e che costituirebbe irragionevole disuguaglianza l'attribuire la competenza ad adottare il richiesto provvedimento alla sezione, anziche` al magistrato di sorveglianza il quale, pur essendo competente a disporre la revoca della misura di sicurezza alla scadenza del termine originario o nel corso del termine successivo, non potrebbe invece disporla anticipatamente).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 l. 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 24 comma 1 e 25 comma 1 Cost., con ordinanza emessa il 18 maggio 1977 dal Presidente della Sezione di Sorveglianza del Tribunale di Roma nel procedimento di sorveglianza relativo a Cogo Roberto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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