Corte costituzionale

Sentenza n. 73/1982

Corte cost., sent. 16 aprile 1982, n. 73

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
73/1982
Data di deposito
16 aprile 1982
Data di decisione
2 aprile 1982
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:73

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge n. 607 del 22 luglio 1966
  • art. 1, legge n. 607 del 22 luglio 1966
  • art. 13, legge n. 607 del 22 luglio 1966
  • art. 4, legge n. 607 del 22 luglio 1966

Parametri

Massime

Massima n. 11687

E' inammissibile la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 4, 5, 13, L. 22 luglio 1966 n. 607, proposta assumendo che la diversa disciplina positiva riservata, in materia di indennita` per miglioramenti, al proprietario concedente rispetto al trattamento stabilito per il mezzadro, il colono e il possessore, contrasterebbe con l'art. 3 Cost., nonche` con gli artt. 41 e 42 Cost. sotto l'aspetto della menomazione della iniziativa economica privata e della mancata garanzia della proprieta` privata. Ed invero la posizione del proprietario concedente che assume di aver apportato miglioramenti al fondo non e` assimilabile ad alcuna delle quattro categorie giuridiche la cui discrepanza di trattamento viene assunta dal giudice a quo a motivo di violazione del principio di eguaglianza: non a quella dell'enfiteuta perche` trattasi di concedente, non a quello dell'affittuario perche` il concedente non ha la gestione del bene produttivo, ne` a quella del mezzadro perche` non ne ha la cogestione e infine egli non ha il possesso del fondo che viceversa spetta al'enfiteuta. Parimenti inammissibile e` l'assunzione degli articoli 42 e 41 Cost. a parametri di costituzionalita`, in quanto alla proprieta` si sovrappone il rapporto enfiteutico e d'altra parte l'iniziativa economica spetta all'enfiteuta e non al concedente, il quale ultimo puo`, se ed in quanto ne sussistano i presupposti, esercitare l'azione di indebito arricchimento. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 4, 5 e 13, L. 22 luglio 1966 n. 607, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 5 e 13 l. 22 luglio 1966 n. 607, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost., con ordinanza 18 luglio 1975 dalla sezione specializzata agraria del Tribunale di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

- LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA

- VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI

CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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