Corte costituzionale
Sentenza n. 7/1982
Corte cost., sent. 1° febbraio 1982, n. 7
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 7/1982
- Data di deposito
- 1° febbraio 1982
- Data di decisione
- 14 gennaio 1982
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leopoldo Elia
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:7
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge della Regione Lombardia n. 92 del 14 giugno 1975
- art. 16, legge della Regione Veneto n. 36 del 17 aprile 1975
- art. 5, ultimo co., legge della Regione Veneto n. 36 del 17 aprile 1975
- art. 1, legge della Regione Veneto n. 36 del 17 aprile 1975
- art. 18, legge della Regione Veneto n. 36 del 17 aprile 1975
- art. 22, legge della Regione Lombardia n. 92 del 14 giugno 1975
- art. 3, legge della Regione Lombardia n. 92 del 14 giugno 1975
- legge della Regione Veneto n. 36 del 17 aprile 1975
Parametri
Massime
Massima n. 11778
Ancor prima dell'ingresso nell'ordinamento dell'art. 41 della Costituzione il diritto dominicale sulla cava risultava geneticamente condizionato ab intra dalla tutela di un interesse pubblico; ma e` con la legge 29 novembre 1971 n. 1097 che si delinea, nel nostro ordinamento, il principio secondo il quale la tutela di un interesse pubblico, considerato in relazione all'attivita` di coltivazione dei giacimenti di cava, puo` dar luogo a regime generalizzato di autorizzazione. (Infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 5 ultimo comma, 16 e 18 della legge della Regione Veneto 17 aprile 1975 n. 36 e degli artt. 2, 3 e 22 della legge della Regione Lombardia 14 giugno 1975 n. 92 sollevate in relazione all'art. 117 Cost. sul presupposto che dall'ordinamento statale sia desumibile un principio della materia incompatibile con la generalizzazione del regime autorizzatorio). - cfr. sent. 20/1967 - cfr. sent. 9/1973
Massima n. 11779
L'introduzione ad opera di una legge regionale di un regime autorizzatorio su scala generale per la coltivazione dei giacimenti di cave e torbiere o per il proseguimento delle coltivazioni gia` in atto al momento di entrata in vigore della legge stessa non viola l'art. 42 Cost. come risulta chiaramente da quanto e` disposto nel secondo comma di detto articolo circa i limiti della proprieta` in corrispondenza con il precetto dell'art. 41 Cost. secondo cui l'iniziativa economica privata non puo` svolgersi in contrasto con l'utilita` sociale. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 18 della legge 17 aprile 1975 n. 36 della Regione Veneto sollevata in relazione all'art. 42 Cost.)
Massima n. 11780
Le valutazioni che le leggi 14 giugno 1975 n. 92 della Regione Lombardia e 17 aprile 1975 n. 36 della Regione Veneto rimettono alle autorita` regionali in ordine all'autorizzazione per la coltivazione dei giacimenti di cave e torbiere non contrastano con il principio del giusto procedimento in quanto: a) dette valutazioni on dovrebbero in nessun caso ridursi a giudizi di opportunita`; b) la motivazione dei provvedimenti emanati nell'esercizio del potere autorizzatorio dovrebbe riferirsi alla tutela degli specifici interessi pubblici cui fanno esplicito cenno le leggi impugnate; c) ulteriori limiti alla discrezionalita` degli amministratori regionali dovrebbero discendere dalle indicazioni del piano regionale delle attivita` estrattive. I termini della questione muterebbero solo se il diritto vivente dovesse formarsi in violazione del principio del giusto procedimento con esercizio da parte dell'autorita` regionale di poteri a discrezionalita` non limitata. (Infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 5 ultimo comma, 16 e 18 della legge della Regione Veneto 17 aprile 1975 n. 36 e degli artt. 2, 3 e 22 della legge della Regione Lombardia 14 giugno 1975 n. 92 sollevate in relazione agli artt. 117 e 42 Cost.)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate:
a) le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, ultimo comma, e 16 della legge 17 aprile 1975, n. 36 della Regione Veneto, sollevate dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione;
b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 17 aprile 1975, n. 36, della Regione Veneto, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 117 e 42 della Costituzione;
c) le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 22 della legge 14 giugno 1975, n. 92 della Regione Lombardia, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - ARNALDO MACCARONE -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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