Corte costituzionale

Sentenza n. 64/1982

Corte cost., sent. 1° aprile 1982, n. 64

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
64/1982
Data di deposito
1° aprile 1982
Data di decisione
26 marzo 1982
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Oronzo Reale
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:64

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 10033

Mentre per la madre e per il figlio il termine (di sei mesi) per l'azione di disconoscimento, anteriormente non consentita, decorre dall'entrata in vigore della legge, ed e` quindi sempre utilizzabile, per il padre la decorrenza del termine (annuale) e` agganciata al momento della nascita o al giorno del suo ritorno alla residenza familiare se ne era lontano o, infine, al giorno in cui egli provi di averne successivamente avuto notizia: quindi, puo` non risultare utilizzabile ogni volta che la nascita, o la sua conoscenza, si sia verificata piu` di un anno prima dell'entrata in vigore della legge, quando egli non poteva proporre l'azione di disconoscimento, perche` non era ammessa nel caso di adulterio non accompagnato dal celamento della gravidanza e della nascita. Tale disuguale trattamento in una disposizione transitoria appare privo di razionalita`, stante l'eguale fondamento della concessione di un termine conseguente all'entrata in vigore della legge che accorda l'esercizio dell'azione prima non consentita, quanto ai figli nati anteriormente alla detta entrata in vigore. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 229 della legge 19 maggio 1975, n. 151, nella parte in cui non prevede che l'azione di disconoscimento di paternita` sia proponibile dal padre entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, nell'ipotesi che nel periodo compreso tra il trecentesimo e il centottantesimo giorno prima della nascita la moglie abbia commesso adulterio.

Massima n. 10034

La riforma del diritto di famiglia ha indubbiamente spostato l'accento dal favor legitimitatis al favor veritatis, ma lasciando ancorato il termine di decadenza dell'azione di disconoscimento del padre, pur elevato ad un anno, alla conoscenza della nascita (e non dei fatti rilevanti per la proposizione dell'azione), cioe` ad un evento di meno aleatoria prova, il legislatore ha posto un limite al favor veritatis giustificato dai pericoli ed inconvenienti di uno sconvolgimento dei rapporti familiari protrattisi per lungo tempo. La denunciata disparita` di trattamento tra padre e figlio e` giustificata, d'altronde, dalla diversita` delle situazioni poste a raffronto: l'adulterio, infatti, si verifica al tempo del concepimento e di esso il figlio non puo` venire a conoscenza se non in tempo assai posteriore alla nascita, per cui collegare anche per lui il termine alla nascita avrebbe significato negargli per sempre l'esercizio dell'azione. Ne` e` violato il diritto di difesa, essendo tale censura strettamente collegata, nella prospettazione dei giudici a quibus, a quella relativa al principio di eguaglianza. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 244 cod. civ., come modificato dall'art. 95 della legge 19 maggio 1975, n. 151).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 229 della legge 19 maggio 1975, n. 151, nella parte in cui non prevede che l'azione di disconoscimento di paternità sia proponibile dal padre entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, nell'ipotesi che nel periodo compreso fra il trecentesimo e il centottantesimo giorno prima della nascita la moglie abbia commesso adulterio;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 244 c.c. sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dai tribunali di Roma, Salerno e Milano con le ordinanze di cui in epigrafe (nn. 461 e 578 del reg. ord. 1977; n. 435 del reg. ord. 1978; nn. 426 e 473 del reg. ord. 1981).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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