Corte costituzionale
Sentenza n. 52/1982
Corte cost., sent. 3 marzo 1982, n. 52
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 52/1982
- Data di deposito
- 3 marzo 1982
- Data di decisione
- 12 febbraio 1982
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:52
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, legge n. 152 del 8 marzo 1968
- art. 12, legge n. 152 del 8 marzo 1968
- art. 17, legge n. 152 del 8 marzo 1968
- art. 13, legge n. 152 del 8 marzo 1968
- art. 14, legge n. 152 del 8 marzo 1968
Parametri
Massime
Massima n. 9987
L'eccezione del convenuto nel giudizio a quo (Comune di Varese) secondo cui la domanda avrebbe dovuto essere proposta nei confronti di altro soggetto (INADEL), spiega i suoi eventuali effetti sul contenuto della sentenza di merito, ma non si riflette sul giudizio davanti alla Corte costituzionale.
Massima n. 10097
Gli artt. 12, 13, 14, 16 e 17 della legge 8 marzo 1968 n. 152, sospettati di incostituzionalita' in base al contrario assunto ermeneutico, non incidono sulla sussistenza del diritto dei dipendenti comunali iscritti all'I.N.A.D.E.L. di percepire l'indennita' di anzianita' rapportata al servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge, posto che le prime tre norme si limitano a regolare le modalita' di riscatto del premio di servizio per periodi caratterizzati da tale anteriorita'; l'art. 16 esclude per il futuro che ai dipendenti non di ruolo iscritti all'I.N.A.D.E.L. sia dovuta l'indennita' di cessazione dal servizio se non abbiano diritto a pensione e dispone la conservazione del diritto a tale indennita' gia' eventualmente spettante per i periodi non valutabili ai fini dei benefici previdenziali previsti dalla legge; e, infine, l'art. 17 vieta alle amministrazioni degli enti locali di corrispondere (non gia' l'indennita' di anzianita', ma) trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici in aggiunta a quello dovuto dagli enti previdenziali, facendo salvi, nel contempo, quelli spettanti alla data dell'1 marzo 1966 in base a deliberazioni ritualmente approvate dagli organi di tutela.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, 13, 14, 16 e 17 della legge 8 marzo 1968 n. 152, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con ordinanza 12 febbraio 1975 (n. 548 R.O. 1975).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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