Corte costituzionale

Sentenza n. 52/1982

Corte cost., sent. 3 marzo 1982, n. 52

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
52/1982
Data di deposito
3 marzo 1982
Data di decisione
12 febbraio 1982
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:52

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, legge n. 152 del 8 marzo 1968
  • art. 12, legge n. 152 del 8 marzo 1968
  • art. 17, legge n. 152 del 8 marzo 1968
  • art. 13, legge n. 152 del 8 marzo 1968
  • art. 14, legge n. 152 del 8 marzo 1968

Parametri

Massime

Massima n. 9987

L'eccezione del convenuto nel giudizio a quo (Comune di Varese) secondo cui la domanda avrebbe dovuto essere proposta nei confronti di altro soggetto (INADEL), spiega i suoi eventuali effetti sul contenuto della sentenza di merito, ma non si riflette sul giudizio davanti alla Corte costituzionale.

Massima n. 10097

Gli artt. 12, 13, 14, 16 e 17 della legge 8 marzo 1968 n. 152, sospettati di incostituzionalita' in base al contrario assunto ermeneutico, non incidono sulla sussistenza del diritto dei dipendenti comunali iscritti all'I.N.A.D.E.L. di percepire l'indennita' di anzianita' rapportata al servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge, posto che le prime tre norme si limitano a regolare le modalita' di riscatto del premio di servizio per periodi caratterizzati da tale anteriorita'; l'art. 16 esclude per il futuro che ai dipendenti non di ruolo iscritti all'I.N.A.D.E.L. sia dovuta l'indennita' di cessazione dal servizio se non abbiano diritto a pensione e dispone la conservazione del diritto a tale indennita' gia' eventualmente spettante per i periodi non valutabili ai fini dei benefici previdenziali previsti dalla legge; e, infine, l'art. 17 vieta alle amministrazioni degli enti locali di corrispondere (non gia' l'indennita' di anzianita', ma) trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici in aggiunta a quello dovuto dagli enti previdenziali, facendo salvi, nel contempo, quelli spettanti alla data dell'1 marzo 1966 in base a deliberazioni ritualmente approvate dagli organi di tutela.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, 13, 14, 16 e 17 della legge 8 marzo 1968 n. 152, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con ordinanza 12 febbraio 1975 (n. 548 R.O. 1975).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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