Corte costituzionale

Sentenza n. 50/1982

Corte cost., sent. 3 marzo 1982, n. 50

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
50/1982
Data di deposito
3 marzo 1982
Data di decisione
12 febbraio 1982
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:50

Norme oggetto del giudizio

  • art. 42, legge della Regione siciliana n. 54 del 1° ottobre 1956
  • art. 43, legge della Regione siciliana n. 54 del 1° ottobre 1956
  • art. 44, legge della Regione siciliana n. 54 del 1° ottobre 1956
  • art. 52, comma 2, legge della Regione siciliana n. 54 del 1° ottobre 1956

Parametri

Massime

Massima n. 9612

Il limite dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato si riferisce ad ogni singola materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni a statuto ordinario, non anche alla competenza legislativa primaria delle Regioni a statuto speciale, per le quali vige il limite dei principi generali dell'ordinamento.

Massima n. 9613

In ordine alle miniere non sussiste un principio generale dell'ordinamento giuridico in base al quale la facolta` di far cessare il vincolo pertinenziale sarebbe riservata al proprietario della cosa accessoria, in quanto, ai sensi dell'art. 818 c.c., la cosa accessoria rimane assorbita nelle vicende giuridiche della cosa principale (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 52, secondo comma, della legge della Regione siciliana 1 ottobre 1956, n. 54, nella parte in cui non prevede, in caso di decadenza delle concessioni di una miniera, che il concessionario decaduto possa rilevare la pertinenza mineraria, sollevata, in riferimento all'art. 117 Cost., dal Tribunale di Palermo).

Massima n. 9614

L'art. 42, terzo comma, della Costituzione, che garantisce l'indennizzo in caso di espropriazione, non si applica nel caso in cui la perdita del diritto di proprieta` e` prevista quale sanzione per il comportamento colpevole del titolare del diritto medesimo. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 52, secondo comma, della legge della Regione siciliana 1 ottobre 1954, n. 54, nella parte in cui non prevede la possibilita` che, in caso di decadenza del concessionario di una miniera, le pertinenze separabili senza danno siano asportate dal concessionario medesimo, ovvero il diritto di quest'ultimo all'indennizzo, sollevata, in riferimento all'art. 42 Cost., dal Tribunale di Palermo).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, della legge 1 ottobre 1956, n. 54, della Regione Sicilia, in riferimento agli artt. 42 e 117 Cost., sollevata dal Tribunale di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

- LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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