Corte costituzionale
Sentenza n. 50/1982
Corte cost., sent. 3 marzo 1982, n. 50
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 50/1982
- Data di deposito
- 3 marzo 1982
- Data di decisione
- 12 febbraio 1982
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:50
Norme oggetto del giudizio
- art. 42, legge della Regione siciliana n. 54 del 1° ottobre 1956
- art. 43, legge della Regione siciliana n. 54 del 1° ottobre 1956
- art. 44, legge della Regione siciliana n. 54 del 1° ottobre 1956
- art. 52, comma 2, legge della Regione siciliana n. 54 del 1° ottobre 1956
Parametri
Massime
Massima n. 9612
Il limite dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato si riferisce ad ogni singola materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni a statuto ordinario, non anche alla competenza legislativa primaria delle Regioni a statuto speciale, per le quali vige il limite dei principi generali dell'ordinamento.
Massima n. 9613
In ordine alle miniere non sussiste un principio generale dell'ordinamento giuridico in base al quale la facolta` di far cessare il vincolo pertinenziale sarebbe riservata al proprietario della cosa accessoria, in quanto, ai sensi dell'art. 818 c.c., la cosa accessoria rimane assorbita nelle vicende giuridiche della cosa principale (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 52, secondo comma, della legge della Regione siciliana 1 ottobre 1956, n. 54, nella parte in cui non prevede, in caso di decadenza delle concessioni di una miniera, che il concessionario decaduto possa rilevare la pertinenza mineraria, sollevata, in riferimento all'art. 117 Cost., dal Tribunale di Palermo).
Massima n. 9614
L'art. 42, terzo comma, della Costituzione, che garantisce l'indennizzo in caso di espropriazione, non si applica nel caso in cui la perdita del diritto di proprieta` e` prevista quale sanzione per il comportamento colpevole del titolare del diritto medesimo. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 52, secondo comma, della legge della Regione siciliana 1 ottobre 1954, n. 54, nella parte in cui non prevede la possibilita` che, in caso di decadenza del concessionario di una miniera, le pertinenze separabili senza danno siano asportate dal concessionario medesimo, ovvero il diritto di quest'ultimo all'indennizzo, sollevata, in riferimento all'art. 42 Cost., dal Tribunale di Palermo).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, della legge 1 ottobre 1956, n. 54, della Regione Sicilia, in riferimento agli artt. 42 e 117 Cost., sollevata dal Tribunale di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI
- LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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