Corte costituzionale
Sentenza n. 39/1982
Corte cost., sent. 16 febbraio 1982, n. 39
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 39/1982
- Data di deposito
- 16 febbraio 1982
- Data di decisione
- 22 gennaio 1982
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Arnaldo Maccarone
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:39
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, codice di procedura penale 1930
- art. 489, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 12135
Poiche' l'azione civile si inserisce nel processo penale collocandosi in esso in via accessoria e, in qualche modo, subordinata (il che ne limita, non irrazionalmente, l'autonomia rispetto all'azione penale che si sia esaurita con il proscioglimento o l'assoluzione dell'imputato), deve escludersi che possa considerarsi leso il principio di eguaglianza - che richiede al legislatore di emanare norme differenziate rispetto a situazioni ragionevolmente ritenute diverse - nella previsione della impossibilita' per il giudice penale di decidere sull'azione civile quando il procedimento si chiude con sentenza di non doversi procedere o che pronuncia assoluzione per qualsiasi causa. La diversita' della situazioni della parte lesa costituita parte civile nel processo penale e della parte lesa che proceda autonomamente alla tutela delle proprie pretese in sede civile, rende evidente che non puo' configurarsi neppure una lesione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., da ritenersi osservato nel caso in cui le modalita' di esercizio del diritto sono regolate secondo le caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti, senza incidere o menomare l'esistenza del diritto stesso allorche' ne vengano assicurati lo scopo e le funzioni perseguiti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 23 e 489 c.p.p., nella parte in cui escludono che il giudice penale possa decidere sull'azione civile quando il procedimento si chiude con sentenza che dichiara non doversi procedere o che pronuncia assoluzione per qualsiasi causa). - S. 1/1970; 40/1974.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 489 c.p.p. nella parte in cui escludono che il giudice penale decida sull'azione civile quando il procedimento si chiude con sentenza che dichiara non doversi procedere o con pronuncia di assoluzione per qualsiasi causa, sollevata con ordinanze del Pretore di Orvieto del 14 novembre 1975 e del Pretore di Livorno del 17 febbraio 1976 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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