Corte costituzionale
Sentenza n. 38/1982
Corte cost., sent. 16 febbraio 1982, n. 38
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 38/1982
- Data di deposito
- 16 febbraio 1982
- Data di decisione
- 22 gennaio 1982
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Arnaldo Maccarone
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:38
Norme oggetto del giudizio
- art. 107, codice di procedura penale 1930
- art. 110, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 12134
L'esclusione dell'imputato dalla facolta' di chiedere la citazione del responsabile civile, risultante dagli artt. 107 e 110 c.p.p., non contrasta con il principio di eguaglianza, perche' nel processo penale la presenza del responsabile civile e' collegata ad un oggetto del tutto diverso da quello cui e' preordinato il processo stesso, di talche' la regolamentazione relativa, per quanto attiene alla citazione di tale soggetto razionalmente riflette la diversita' delle situazioni, aderendo al carattere dell'azione civile, subordinata alle scelte della parte lesa che puo' liberamente rivolgere la propria domanda o verso il solo imputato o anche nei confronti del responsabile civile; l'imputato non ha, invece, come tale, richieste di natura civilistica da avanzare in quella sede e potra', se mai, rivalersi, nei limiti consentiti, nei confronti del responsabile civile in via di regresso, ove abbia adempiuto l'obbligazione di risarcire il danno derivante dalla sentenza di condanna. Le caratteristiche differenziali ora evidenziate valgono pure ad escludere che la mancata possibilita' di citazione del responsabile civile da parte dell'imputato assuma una portata lesiva del suo diritto di difesa, poiche', non avendo l'imputato pretese da far valere in sede di giudizio penale nei confronti del responsabile civile, non e' ipotizzabile una limitazione del diritto stesso in relazione alla preclusione censurata. S. 55/1971, 99/1973.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 107 e 110 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono all'imputato la facoltà di chiedere la citazione del responsabile civile, sollevata con ordinanza del Pretore di Milano del 15 dicembre 1977 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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